Amministratori

Il sindaco non può ordinare lo sgombero dei cani se non ci sono i presupposti per una ordinanza d'urgenza

immagine non disponibile

di Ulderico Izzo

Per il Tar Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 4303/2018, è illegittima, perché priva dei presupposti legali, un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha ordinato alla proprietaria di un terreno di provvedere allo sgombero di numerosi cani presenti sul medesimo terreno e di procedere alla loro allocazione in idonea struttura regolarmente autorizzata.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo del Capoluogo partenopeo viene impugnata un’ordinanza, adottata ex articoli 50 e 54 del Tuel, con la quale il Sindaco di un Comune campano ha ordinato, ad un soggetto proprietario di un terreno, lo sgombero di un rilevante numero di cani e la loro collocazione presso una struttura adeguata.
La sentenza in rassegna ne dispone l’annullamento.

La decisione
La sentenza in rassegna è meritevole di pregio giuridico in quanto pone in evidenza i limiti del potere di ordinanza che l’ordinamento attribuisce ai Sindaci.
Il Tribunale partenopeo ha affermato, al riguardo,  che ripetutamente la giurisprudenza ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, a contenuto atipico e a carattere temporaneo, dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, la cui giustificazione si rinviene nell’esigenza di apprestare alla pubblica autorità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l’utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall’ordinamento.
La possibilità di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con sé l’inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l’Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un’accurata istruttoria, nel rispetto di limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

Conclusioni
La sentenza evidenzia, nel caso di specie, che la motivazione del provvedimento impugnato poggia sull’asserito accertamento, sul suolo di proprietà della ricorrente, del concentramento di 21 cani, in struttura non autorizzata, senza, tuttavia, che alcun cenno si rinvenga, come esposto dalla ricorrente, in merito ai presupposti necessari a legittimare l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente ex articolo 50 Tuel.
Invero, da un lato, il provvedimento impugnato non lamenta né dimostra l’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento extra ordinem non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; dall’altro, nemmeno si dà conto in motivazione dell’avvenuto svolgimento della necessaria adeguata istruttoria volta ad appurare quantomeno il pericolo di un’emergenza sanitaria ovvero di igiene pubblica non diversamente fronteggiabile con il ricorso agli ordinari sistemi previsti dall’ordinamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©