Urbanistica

Il superbonus vale anche per l'infisso della parete non coibentata

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

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di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Un condominio sta svolgendo lavori per i quali si può godere del superbonus del 110 per cento. All'interno delle singole unità immobiliari, il progetto prevede la sostituzione degli infissi; tuttavia, il tecnico comunica che rientrano nel superbonus solo gli infissi che si affacciano sulla parete oggetto di coibentazione, mentre l'agevolazione è esclusa per quelli sul lato interno. Sempre secondo il tecnico, il limite che esclude tali infissi sta nel rispetto del coefficiente di scambio termico globale, che sarebbe una media ponderata della trasmittanza termica degli infissi e della parete su cui sono posti. Alla luce di questo calcolo, le pareti interne, non essendo oggetto di coibentazione, non raggiungerebbero il livello richiesto e, pertanto, i relativi infissi non rientrerebbero nel superbonus. È corretta questa spiegazione?

La risposta dell'esperto: In presenza dei requisiti di legge, anche le spese per la sostituzione degli infissi delle pareti interne non oggetto di coibentazione rientrano fra quelli rilevanti ai fini del 110 per cento. L'articolo 119, comma 1, lettera a, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, ammette alla detrazione fiscale del 110% le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

Possono rientrare nel 110% anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Per la definizione di "superficie disperdente", si rinvia all'articolo 2, comma 2, lettera a, del Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015, per il quale si tratta di «superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione».

In presenza di tali requisiti, pertanto, e del conseguimento del miglioramento delle due classi energetiche, tra gli interventi trainati rientrano anche le spese relative alla sostituzione delle finestre che insistono sulla parete non coibentata con l'intervento trainante (circolare 28/E del 2022; risposta a interpello 680/2021).

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