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Illeciti professionali, Anac aggiorna le linee guida per uniformare le decisioni in gara delle Pa

Nuovo manuale n. 6 in consultazione fino al 28 febbraio. Indicazioni riviste alla luce delle correzioni apportate al codice

di Mauro Salerno

L'Autorità Anticorruzione torna sul campo minato delle macchie sul curriculum delle imprese che le stazioni appaltanti possono far assurgere a motivo di esclusione dalle gare. Un territorio dai confini labili, da sempre oggetto di contestazione da parte delle imprese, regolato dopo un'infinità di correzioni e limature, imposte anche dalla Ue, dall'articolo 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice appalti.

L'ambizione è quella di offrire una guida concreta alle stazioni appaltanti. Il punto chiave è che in questi casi a finire sotto i riflettori non sono comportamenti sanzionati in via definitiva da un'autorità giudiziaria, ma inadempimenti contrattuali, prassi rischiose, sanzioni ricevute, tentativi di influenzare decisioni, anche contestazioni di reato, ma alle fasi iniziali (rinvio a giudizio, provvedimenti cautelari, condanne di primo grado). Territori scivolosi che però possono condurre fino ad espellere le imprese per un periodo di tre anni dal mercato degli appalti pubblici, a volte decretandone la morte operativa. Molto più spesso generando rivoli di contenzioso che l'Autorità ambisce in qualche modo a contenere anche attraverso documenti di questo tipo. Senza dimenticare che la valutazione del peso che i fatti contestati alle imprese riverberano sulla reale affidabilità morale e tecnica dei concorrenti è del tutto rimessa al giudizio della stazione appaltante.

Il provvedimento destinato ad aggiornare e sostituire integralmente le vecchie linee guida n.6 del 2016 è al momento aperto alle osservazioni degli operatori e delle amministrazioni. La consultazione aperta martedì 18 gennaio si chiuderà il 28 febbraio (qui il modulo da compilare per inviare le osservazioni).

Per alcuni reati valutabile anche il rinvio a giudizio
Le linee guida provano a fare l'elenco dei casi da valutare e individuano i mezzi considerati adeguati a provarli da parte delle amministrazioni. Possono essere valutati come illecito professionale provvedimento di rinvii a giudizio, cautelari e condanne di primo grado per reati come l'esercizio abusivo della professione, reati fallimentari e tributari, urbanistici, reati di falso e rientranti nell'ambito della legge 231 sulla responsabilità delle imprese. Ovviamente vengono citati i reati contro la Pa, malversazione, indebita percezione di incentivi, ma anche interruzioni di pubblico servizio, turbata libertà degli incanti e di scelta del contraente, inadempimenti contrattuali e frodi nelle forniture pubbliche. Sono inoltre da valutare anche i provvedimenti dell'Antitrust e le sanzioni comminate dalla stessa Anac. Per i provvedimenti di condanna non definitivi l'indicazione è quella di acquisire uil certificato dei carichi pendenti. Con una precisazione: questo tipo di verifica deve essere effettuata «soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per reati incidenti sulla moralità professionale oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso».

Occhio ai tentativi di influenzare le decisioni in gara
Le linee guida tentano poi di spiegare alle stazioni appaltanti come valutare i comportamenti mirati a influenzare le decisioni in gara o a fornire informazioni false e fuorvianti per trarne vantaggio nel corso delle procedure. Sono ovviamente da valutare anche le "scorrettezze" commesse in precedenti contratti come le risoluzioni anticipate non contestata in giudizio, ovvero confermate con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; la condanna al risarcimento del danno; altre sanzioni comparabili quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie. Oltre a una serie di comportamenti ritenuti scorretti e per questo valutabili anche singolarmente (carenze del prodotto o del servizio fornito, ritardi di adempimento, errori professionali).

Auto-dichiarazione ad ampio raggio nel Dgue
Resta l'obbligo per le imprese di dichiarare con i documenti di gara tutte le ipotesi che possono anche astrattamente «porre in dubbio la sua integrità o l'affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso o del bando di gara». In particolare, si legge nella bozza delle linee guida «l'operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti».

Ok al « self cleaning», ma valutando con rigore
Da qui parte la valutazione discrezionale della Pa che deve sempre prevedere un contraddittorio con l'impresa e, in casi specifici, essere comunicata all'Anac. A sua difesa l'impresa colta in fallo può tentare di cavarsi di impaccio dimostrando di aver adottato misure di «self cleaning», cioè di riscatto dall'illecito, «entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la Soa». Questo tipo di operazioni che includono ad esempio piani di formazione del personale, la promozione di azioni di responsabilità e/ o di sostituzione degli organi societari, si avverte nelle linee guida, devono essere valutati «con il massimo rigore dalla Pa».

Comunicazioni standardizzate all'Anac
Tra gli obiettivi della nuove linee guida c'è anche quello di standardizzare le comunicazioni, rimesse alle stazioni appaltanti, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti professionali. Per questo, un allegato alle linee guida offre un'indicazione esemplificativa dei casi rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti. Rispetto al modulo già in uso per la comunicazione di tutte le notizie assoggettate ad annotazione in merito ai requisiti dell'articolo 80, del codice dei contratti pubblici, è prevista la comunicazione di informazioni aggiuntive, utili a fornire notizie quanto più complete possibile. «In tal modo - sottolinea l'Anac - le valutazioni rimesse alle amministrazioni con riferimento a gare successive potranno essere svolte in modo più agevole, evitando la necessità di supplementi istruttori».

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