Impianti fotovoltaici, il Comune non può impedirne l'installazione avvalendosi della potestà regolamentare
Nemmeno l'atto di pianificazione regionale può comportare un divieto assoluto
I Comuni non possono impedire l'installazione di impianti fotovoltaici nemmeno avvalendosi della potestà regolamentare. Lo afferma il Tar Sicilia con la sentenza n. 299/2023.
I poteri del Comune
Si verte sull'annullamento del provvedimento con cui il Suap ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico e del regolamento nella parte in cui ha individuato le zone inidonee all'istallazione. Il ricorrente ha eccepito che il quadro normativo vigente consentirebbe soltanto alle regioni di indicare le aree e i siti non idonei alla installazione degli impianti, in presenza di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.
Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso, riconoscendo il difetto assoluto di potere del comune, che non può precludere l'installazione degli impianti avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare, posto che questa è limitata alle materie di propria competenza. Il potere è attribuito alle regioni, le quali peraltro scontano specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi alla luce del Dlgs 199/2021, di attuazione della direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
La competenza delle Regioni e...
I giudici siciliani ricostruiscono che l'articolo 12, comma 10, del Dlgs 387/2003 rinvia alla conferenza unificata l'approvazione delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le Linee guida sono vincolanti per le regioni ordinarie in quanto l'articolo 19 fa salve unicamente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le cui comopetenze devono comunque coesistere con quella statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia. Talché la competenza primaria a queste attribuita in materia di tutela del paesaggio, da un lato rende inapplicabili le Linee guida nella loro interezza, ma dall'altro non le esonera dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale ivi contenute, con esclusione dei vincoli puntuali e concreti.
In questo quadro, l'articolo 12, comma 7, del Dlgs 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia possono essere ubicati anche in zone classificate agricole tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore. Le Linee guida impegnano le regioni e le province autonome a indicare aree e siti non idonei attraverso apposita istruttoria, motivando le incompatibilità con riferimento a obiettivi di protezione, conciliando le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.
...quella dei Comuni
Dalle coordinate normative il Tar Sicilia deduce che i Comuni sono del tutto estranei alle attività di pianificazione in questa materia, che sono in capo alle Regioni. Le quali sono tutte – sia ordinarie che speciali – vincolate alle Linee guida nella parte in cui dispongono che la non idoneità di determinate aree ad accogliere gli impianti per la produzione di energie rinnovabili è riferita alle sole « specifiche tipologie e/o dimensioni», le cui valutazioni sono rinviate all'atto regionale e non alla norma regolamentare locale. Non solo. Affermano i giudici che l'atto di pianificazione regionale non può comportare un divieto assoluto in quanto ha l'opposta funzione di accelerare le procedure. Propone quindi due importanti considerazioni. La prima è che anche nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili occorre rispettare la riserva di procedimento amministrativo, che consente di operare un bilanciamento degli interessi strettamente aderente alla specificità dei luoghi e valorizzare tutti gli interessi pubblici coinvolti. La mera individuazione di aree non idonee e la correlata preclusione di insediamento degli impianti in area agricola mediante il regolamento frustrano in radice questa possibilità. La seconda riguarda lo schema di regolamento europeo che istituisce il nuovo quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, secondo cui l'energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e perseguire la transizione verso un'economia climaticamente neutra. È qui previsto che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano da considerare d'interesse pubblico prevalente, che possono essere limitati solo in determinate parti del territorio e per determinati tipi di tecnologie o progetti.