Fisco e contabilità

Impianti sportivi in concessione, regime emergenziale a due vie

La Corte ricostruisce il perimetro di applicazione delle speciali disposizioni emanate in conseguenza del Covid

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di Corrado Mancini

Il Tar per il Veneto, con la sentenza n. 447/2022, interviene sul regime della proroga delle concessioni di impianti sportivi previsto dalla legislazione emergenziale con una interessante pronuncia che offre lo spunto per analizzare il perimetro di applicazione delle speciali disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Il tribunale pone in evidenza le due norme emergenziali sul tema: l'articolo 216, comma 2, del Dl 34/2020 e l'articolo 100, comma 1, secondo periodo del Dl 104/2021, nel testo modificato dall'articolo 10-ter, comma 1, del Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021.

L'articolo 216, comma 2, del Dl n. 34 del 2020, applicabile a tutte «le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici», prevede che le stesse possano concordare tra loro, nel caso in cui il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. L'Amministrazione, all'interno del ristretto perimetro della rinegoziazione prevista dall'articolo 216, comma 4, del Dl 34/2020, secondo i magistrati, può agire soltanto in relazione all'attuale adeguatezza dell'equilibrio economico e alla durata della concessione, limitandosi a considerare a questo scopo gli effetti delle condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo determinate dalle sopravvenute restrizioni sanitarie. La disposizione normativa non abilita l'Amministrazione a sindacare i requisiti di affidabilità (e, in un certo senso, di moralità) finanziaria del concessionario così da trarne una sorta di automatismo escludente, essendo l'oggetto della rinegoziazione strettamente limitato, secondo l'articolo 216, comma 4, del Dl 34/2020, alla definizione di un nuovo equilibrio economico che tenga conto delle conseguenze dell'emergenza pandemica (contrazione dell'attività, maggiori costi eccetera), in modo da adeguare a esse la misura del canone e dell'eventuale contributo, nonché da consentire il recupero dei proventi non incassati e dei maggiori oneri sostenuti, mediante una proroga dell'affidamento.

L'articolo 100, comma 1, secondo periodo del Dl 104/2021, nel testo modificato dall'articolo 10-ter, comma 1, del Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021 applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro dispone che le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate in base alle vigenti disposizioni legislative.

In questo caso, per i magistrati, la proroga viene disposta ope legis, senza che tale effetto presupponga l'interposizione di un accordo (come si verifica nell'ipotesi di rinegoziazione prevista dall'articolo 216, comma 4, del Dl 34/2020) o di un provvedimento dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto oggetto della gestione, e che, in ogni caso, l'automatica dilazione del termine di scadenza della concessione non è accompagnata da una revisione (consensuale o autoritativa) dell'equilibrio economico sottostante, che rimane perciò inalterato.

L'automatismo che accompagna l'applicazione della proroga alla concessione è da ritenere del tutto incompatibile con l'esercizio di poteri di verifica, in capo all'Amministrazione, riguardanti la residua sostenibilità economica della gestione, sia in riferimento ad elementi interni al rapporto concessorio (consacrati nell'originario bilanciamento tra canoni annuali, oneri assunti dal concessionario e contributi a esso dovuti) sia con riguardo alla situazione soggettiva del concessionario e alla sua sopravvenuta inaffidabilità finanziaria.

L'inciso contenuto nella norma, «di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni" "sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», costituisce una mera enunciazione priva di contenuto prescrittivo.

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