Urbanistica

Impianti sportivi (anche con immobili annessi): ecco il nuovo iter semplificato e accelerato

Dlgs in Parlamento. Bastano documento di fattibilità e piano finanziario. Aiuto pubblico oltre il 49%

di Mariagrazia Barletta

Aggiornamento delle norme tecniche, anche antincendio, e semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi. È quanto contenuto in uno dei cinque Dlgs di riforma dell'ordinamento sportivo che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, lo scorso 25 novembre. Il "pacchetto" di decreti, che dà attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019, è giunto in Parlamento per ottenere i consuetudinari pareri. Come richiesto dalla legge delega, lo schema di Dlgs sugli impianti sportivi interviene per alleggerire e accelerare le procedure per la riqualificazione e ricostruzione di impianti sportivi, avviate su iniziativa di privati. Procedure già semplificate prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (Dl 50 del 2017).

Proposta sulla base del documento di fattibilità delle alternative progettuali
Lo schema di Dlgs modifica innanzitutto l'iter per gli interventi di riqualificazione e di ricostruzione di iniziativa privata. Iniziativa che può essere avviata sulla base di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (non più sulla base dello studio di fattibilità) che assume lo stesso valore di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Corredato di un piano finanziario, il documento va a individuare, tra le altre possibili, la soluzione che presenta il migliore rapporto tra costi e benefici per la collettività. Rispetto alle attuali leggi, viene messo in primo piano l'interesse collettivo che la proposta deve soddisfare.

Mix funzionale anche per ragioni ambientali e di efficientamento
Resta quanto già previsto attualmente dal Dl 50 del 2017: il progetto di iniziativa privata può comprendere la costruzione di immobili con funzione diversa da quella sportiva, complementari o funzionali all'impianto, purché non si tratti di edifici residenziali. Scelta che può essere giustificata non solo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e non solo per la valorizzazione sociale, economica e occupazionale del territorio, come previsto attualmente, ma anche - viene aggiunto - per ragioni ambientali e di efficienza energetica. Resta ferma la possibilità, per gli impianti da dismettere, di proporne la demolizione e ricostruzione anche con volumetria e sagome diverse.


Sostegno pubblico, anche in deroga al limite del 49% delle concessioni
Oltre alla cessione del diritto di superficie o di usufrutto degli impianti (per i quali restano i limiti di 30 e 90 anni), lo schema di Dlgs prevede anche altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni o degli enti pubblici interessati. Più nel dettaglio, il documento di fattibilità - ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e per favorire il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari (pubblici o privati) – può contemplare il riconoscimento di un prezzo, la costituzione di garanzie pubbliche o altre misure di sostegno da parte dell'amministrazione o dell'ente pubblico. Soprattutto, si può derogare al limite del 49% che il Codice dei contratti impone, relativamente alle concessioni, all'apporto finanziario della parte pubblica. Può essere inoltre previsto – e anche questa è una novità – il trasferimento della proprietà in capo all'associazione o alla società sportiva professionistica «utilizzatrice dell'impianto in via prevalente».

Tempistica ridotta
Viene ridotta la tempistica di azione del comune che, previa conferenza di servizi preliminare e valutati positivamente i contenuti della proposta, ha non più 90, bensì 30 giorni di tempo per dichiarare l'interesse pubblico dell'intervento. Inoltre, il sindaco, ricevuta l'istanza, ha sette giorni di tempo per convocare la conferenza preliminare, che deve tenersi al massimo entri i successivi 15 giorni. Non solo: se il sindaco non rispetta la tempistica scandita dal Dlgs, l'interessato può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi preliminare al presidente del Consiglio dei ministri (o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport) che deve attivarsi in massimo 15 giorni (o 30 per la conferenza decisoria). Recependo le eventuali condizioni emerse in conferenza di servizi, l'interessato presenta al Comune il progetto definitivo insieme ad una bozza di convenzione con l'amministrazione comunale e un piano economico-finanziario. I termini per l'approvazione del definitivo, che deve passare per la conferenza decisoria (da svolgere in forma semplificata e asincrona), si riducono da 120 a 60 giorni se la conferenza è convocata dal comune e da 180 a 90 giorni se il progetto comporta atti di competenza regionale (in tal caso la convocazione spetta alla regione). Nel caso in cui gli enti interessati non rispettino i tempi stabiliti per le deliberazioni in sede di conferenza preliminare o decisoria, il presidente del Consiglio (o l'autorità delegata) su istanza del proponente, concede agli enti ulteriori 30 giorni per deliberare. In caso di inattività del Comune o della Regione, viene nominato un commissario ad acta (attualmente l'intervento del presidente del CdM è limitato agli impianti omologati con numero di posti almeno pari a 500 al coperto o a 2mila allo scoperto). Per opere su aree pubbliche e per impianti pubblici resta l'obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica da concludersi entro 120 giorni (non più 90) dall'approvazione del progetto in conferenza decisoria. Alla gara, che si svolge sulla base del progetto approvato, è invitato il proponente che diventa il soggetto promotore.

Pubblica utilità anche per le opere pertinenziali
Il provvedimento finale della conferenza decisoria (fatti salvi gli adempimenti di prevenzione incendi) sostituisce ogni autorizzazione e permesso e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza non solo per la ristrutturazione o ricostruzione dell'impianto, come già prevede la «legge Stadi», ma tali effetti sono estesi anche alle opere pertinenziali. Ricadono nella dichiarazione di pubblica utilità anche gli immobili funzionali o complementari all'intervento, così come ha già previsto il Dl 50 del 2017. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto definitivo costituisce, «previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato», variante allo strumento urbanistico comunale.

Iter ultra-semplificato per le associazioni e le società che utilizzano l'impianto
Un'altra novità riguarda l'introduzione di un iter molto semplificato quando le proposte di ammodernamento e di riqualificazione arrivano dalle sole associazioni e società sportive che utilizzano l'impianto. Come viene spiegato nella relazione che accompagna lo schema di Dlgs «l'associazione o la società sportiva professionistica dovrà redigere solamente un documento di fattibilità che tenga conto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici e, salvo i casi tassativamente previsti dall'Ue, per le sole opere di urbanizzazione potrà procedere liberamente all'affidamento dei lavori». Inoltre, a tali soggetti viene data la possibilità di «negoziare liberamente con il comune il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita e di utilizzo di aree urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi anche in mancanza di previa presentazione del progetto o dello studio di fattibilità».

Affidamento gratuito per società e onlus, se c'è interesse pubblico
Viene prevista la possibilità, nel caso l'ente locale riconosca l'interesse pubblico, di affidare gratuitamente la gestione dell'impianto, per almeno cinque anni, alle associazioni e alle società sportive senza fini di lucro che si facciano avanti presentando una proposta di riqualificazione e ammodernamento accompagnata da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e sostenuta da finalità di aggregazione sociale e giovanile.

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza
Lo schema di Dlgs impegna il presidente del consiglio e vari dicasteri (Viminale, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, un «regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi» (entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs). Il regolamento unico dovrà procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche. Dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi e previsioni specifiche per le manifestazioni occasionali da svolgere negli impianti sportivi. Al provvedimento viene affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Viene prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio dell'idoneità statica. Infine, un Dm dell'Interno dovrà aggiornare le norme di prevenzione incendi.

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