Impugnazione tariffe Tari, termine decadenziale agganciato alla pubblicazione della delibera e non alla notifica dell'avviso di pagamento
Questo l'orientamento espresso dal Tar Campania (sezione Napoli)
Con la sentenza n. 8148/2021, il Tar Campania (sezione Napoli) interviene in materia di deliberazione del consiglio comunale sull'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari), dettando un indirizzo interpretativo orientato alla ricognizione dei termini di impugnazione del provvedimento amministrativo consiliare.
La decisione sottopone a vaglio il ricorso contro la delibera con cui un Comune, successivamente all'approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle relative tariffe Tari, aveva adottato un adeguamento di queste ultime a seguito di una rimodulazione di tale piano dovuta all'aumento della componente di costo connessa al flusso di smaltimento dei rifiuti. Prescindendo dalle censure di illegittimità della deliberazione municipale, il giudizio si è incentrto sull'eccezione di tardività del ricorso, e sulla corretta individuazione del giorno da cui decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnativa giurisdizionale.
Ricostruendo il quadro normativo di riferimento, il Collegio campano rileva che, ai sensi dell'articolo 41 del Codice del processo amministrativo, l'azione di annullamento di un provvedimento amministrativo, nel caso di atti per i quali non è richiesta la notificazione individuale, va proposta con ricorso da notificare entro un termine (60 giorni) decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione ove prevista dalla legge o in base alla legge. Relativamente ai provvedimenti degli enti locali, l'articolo 124 del Tuel prevede espressamente che tutte le deliberazioni del Comune devono essere rese pubbliche mediante pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Dette coordinate normative consentono di affermare il principio a valenza generale in base al quale il termine decadenziale per ricorrere avverso gli atti amministrativi degli enti locali sottoposti a pubblicazione necessaria, non indirizzati a determinati destinatari, decorre dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione stessa, vale a dire dallo spirare del quindicesimo giorno. Più in particolare, ad avviso dei magistrati partenopei, siffatta regola deve ritenersi applicabile anche in relazione ai provvedimenti di carattere generale costituiti dalle deliberazioni consiliari di fissazione delle tariffe Tari. Con specifico riferimento all'ipotesi – ricorrente in specie – di delibera di adeguamento tariffario, i giudici esprimono l'orientamento secondo cui, non essendo indispensabile la notificazione individuale dell'atto generale, in quanto per sua natura diretto alla totalità dei cittadini, il citato principio universale di decorrenza del termine di decadenza dispiega pienamente i suoi effetti, a nulla rilevando la successiva data di conoscenza personale del provvedimento lesivo di bollettazione a conguaglio a carico del singolo contribuente. Invero, qualora quest'ultimo lamenti un vizio di legittimità, è onerato a presentare un'impugnativa tempestiva dell'atto deliberativo, computando il termine decadenziale dalla scadenza del periodo quindicinale di pubblicazione e non già dall'avvenuta conoscenza del seguente avviso di pagamento, pena l'irricevibilità per tardività del ricorso.