Fisco e contabilità

Imu, gli alloggi sociali in attesa di assegnazione possono essere esentati dal Comune

Durante il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all'assegnazione

di Pasquale Mirto

Gli alloggi sociali, durante il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all'assegnazione, possono considerarsi esenti, ma l'intervallo di tempo necessario a giustificare la continuità dell'esclusione dall'Imu va individuato dal Comune, con specifica previsione regolamentare. Sono queste le conclusioni raggiunte dal Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 2/DF/2023.

La normativa Imu prevede che si considerano abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, "adibiti" ad abitazione principale.

È stato chiesto al Mef se, ai fini dell'esclusione da Imu, l'alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi temporaneamente non locati, ma comunque destinati ad alloggi sociali, sulla base della circostanza che gli stessi possano risultare, per un determinato periodo di tempo, sfitti «per un evento indipendente dalla volontà del proprietario». In subordine, è stato chiesto se sia possibile accedere all'esclusione da Imu anche per il periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo assegnatario, ipotizzando un periodo temporale di "moratoria" medio di sei mesi.

Sulla prima questione, il Mef correttamente rileva che con la nuova Imu l'alloggio sociale deve essere adibito ad abitazione principale, mentre con la vecchia Imu (articolo 2, comma 4, del Dl 102/2013) era sufficiente che l'immobile fosse "destinato" ad alloggio sociale. Sicché, a decorrere dal 2020, possono godere dell'esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l'abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'assegnatario.

Per quanto riguarda la possibilità di estendere il beneficio nel periodo necessario all'individuazione del nuovo assegnatario, il Mef ritiene ragionevole prevedere l'esclusione da IMU fino al momento in cui l'immobile viene riassegnato, laddove la mancata occupazione dipenda dalle operazioni amministrative e tecniche previste per la riassegnazione del bene. Ma, precisa il Mef, è indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale e l'individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell'ente locale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare. Nella risoluzione ministeriale si ritiene congruo un periodo di quattro/sei mesi.

Il ministero indica ai Comuni la soluzione tecnica da seguire. In generale, ai Comuni è preclusa la possibilità di regolamentare esenzioni non previste dalla normativa, ma lo stesso obiettivo può essere raggiunto, nella nuova Imu, con la possibilità di ridurre le aliquote a zero. Pertanto, il Comune potrebbe individuare il periodo di tempo in cui si "proroga" l'esclusione da Imu per gli alloggi sociali temporaneamente non adibiti ad abitazione principale, azzerando, per tale periodo, l'aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ovviamente in assenza di delibera comunale, vale la disposizione di legge e nessuna agevolazione potrà essere concessa.

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