Imu dei coniugi, la Cassazione si allinea alla Consulta e compensa le spese
Il contribuente ha diritto all'esonero previsto per l'abitazione principale anche nel caso in cui il coniuge sia residente in un altro Comune
Il contribuente ha diritto all'esonero dall'Imu previsto per l'abitazione principale anche nel caso in cui il coniuge sia residente in un altro Comune, per effetto della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che ha riscritto la definizione di abitazione principale. É quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 32339 del 3 novembre 2022, che accoglie il ricorso del contribuente ma dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Si tratta della prima pronuncia della Cassazione emessa dopo la sentenza della Consulta n. 209/2022 che ha dichiarato l'illegittimità «a cascata» di diverse disposizioni del Dl 201/2011 e della legge 160/2019, eliminando sia il riferimento al "nucleo familiare" (articolo 13 Dl 201/2011) o ai "componenti del nucleo familiare" (comma 741 legge 160/2019) e sia il periodo riguardante lo sdoppiamento dei coniugi nell'ambito dello stesso comune o in comuni diversi.
In sostanza è cambiata radicalmente la definizione di abitazione principale sia della vecchia che della nuova Imu e viene sostanzialmente soppressa la recente disposizione introdotta dal Dl 146/2021, con la quale il legislatore era intervenuto per contrastare il rigorismo della Cassazione che negava l'esonero ad entrambi i coniugi.Da evidenziare che la Cassazione, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, non ha assunto un comportamento univoco. Inizialmente ha sospeso i ricorsi (si vedano le ordinanze interlocutorie 10408/2022, 10442/2022 e 24879/2022) ma il 10 ottobre 2022, cioè tre giorni prima della sentenza 209/2022, con la decisione 29488 ha accolto il ricorso di un Comune negando l'agevolazione Imu in questione, non ritenendo di sospendere il giudizio in attesa della imminente decisione della Consulta.Il caso esaminato dalla Cassazione con la pronuncia n. 32339/2022 riguarda un avviso di accertamento Imu 2013 emesso dal Comune per mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale a carico di un contribuente residente in una città dell'Abruzzo ma con il coniuge residente in un altro comune del litorale abruzzese.
Il giudizio di merito si era concluso sfavorevolmente per il contribuente, che propone ricorso in Cassazione ritenendo spettante l'agevolazione Imu almeno ad un membro della famiglia, considerato che il coniuge residente in città non ne aveva usufruito.La Cassazione accoglie il ricorso evidenziando che con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale intesa quale immobile «iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La Consulta ha dunque escluso, quale requisito perché un'abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e dispone la compensazione delle spese «avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alla circostanza che per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la citata sentenza della Corte costituzionale».
Posizione che dovrebbero assumere tutte le corti di giustizia tributaria in ordine ai contenziosi in decisione, considerato peraltro che i Comuni hanno dovuto emettere gli avvisi di accertamento, sulla base di norme (poi dichiarate illegittime) e di giurisprudenza di Cassazione consolidata, anche per non incorrere in responsabilità, come recentemente evidenziato dalla CGT di I grado di Modena con la sentenza n. 418 del 21/10/2022 (si veda NT + Enti Locali & Edilizia del 24 ottobre).
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di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel