Appalti

In house providing, l'Anac interviene (ancora) sul sistema Asmel

«Mancanza di requisiti e di controlli», negata l'scrizione di un comune campano all'elenco delle società autorizzate a operare con affidamenti diretti

di Massimo Frontera

L'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici interviene nuovamente per censurare il cosiddetto "sistema Asmel" costruito sulla possibilità, offerta dal Codice appalti (articolo 192) di operare con affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Possibilità che il codice consente a determinate condizioni - controllo analogo congiunto o fatturato svolto in favore di altri enti pubblici non soci per oltre il 20% - e che viene regolato attraverso l'iscrizione dell'ente a un elenco istituito presso l'Anac. Con la recente delibera n.232/2023 del 24 maggio scorso, l'Autorità guidata da Giuseppe Busia ha negato l'iscrizone nell'elenco a un ente locale campano - il comune di Rutino - che operava con affidamenti diretti nei confronti della società cooperativa Asmenet Scarl (già Asmenet Campania, società operativa dell'Asmel). Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella delibera si apprende che a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sono emerse una serie di criticità «sostanzialmente riassumibili nel fatto che i proventi derivanti da prestazioni verso terzi, Enti non consorziati, superano il limite imposto» dal codice appalti «poiché nelle elaborazioni fornite da Asmenet si computava anche il fatturato per prestazioni rese nei confronti di Asmenet Calabria, la quale, nel triennio 2019/2021 non era socia, poiché è subentrata nella compagine consortile» solo successivamente.

La stessa Autorità spiega anche di «aver rilevato carenza del controllo analogo congiunto, derivante dalla totale inattività, finanche inesistenza, del comitato di controllo». «Tale grave carenza - si spiega - associata al modus operandi che contraddistingue le società appartenenti al cosiddetto "sistema Asmel", confermata sia nell'istruttoria che in diverse pronunce dell'Anac, nonché in diverse sentenze, evidenzia che si è di fronte ad un gruppo societario proteso a svolgere con connotazione prettamente commerciale e profittevole, ed al di fuori del perimetro pubblicistico, le attività strumentali degli Enti locali consorziati sotto l'egida formale degli affidamenti in house providing, e rende, nel caso di specie, la promessa di modifiche statutarie, peraltro non pienamente utili a superare i rilievi istruttori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sufficiente per procedere all'iscrizione dell'amministrazione istante, in uno agli enti locali consorziati».

Per quanto riguarda la dimensione del volume d'affari, si legge che «con riferimento al fatturato conseguito dalla consortile Asmenet Campania nel triennio 2019-2021, quanto sostenuto dall'amministrazione istante circa l'avvenuta acquisizione delle quote sociali ad opera di Asmenet Calabria a far data 29.10.2018, non comunicato in Camera di Commercio, non risulta minimamente comprovato da riscontri documentali. Viceversa, sul sito amministrazione trasparente della società Asmenet l'elenco dei soci al 2021 non indica Asmenet Calabria e nel registro delle imprese, fascicolo storico, non si rinviene l'atto di trasferimento delle quote sociali alla predetta Asmenet Calabria».

«Nessun rilievo - si legge infine nella delibera Anac - può avere il tentativo in extremis della società di adeguarsi pro futuro ai rilievi dell'Ufficio: la normativa di riferimento, così come confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, prevede infatti che i requisiti dell'in house providing debbano essere posseduti dalla società già al momento dell'affidamento e, conseguentemente, della domanda di iscrizione e devono essere successivamente confermati negli anni, in quanto la determina di iscrizione nell'Elenco non produce effetti costitutivi. La mera presentazione della domanda, infatti, abilita le amministrazioni, sotto la propria responsabilità, a procedere con gli affidamenti diretti».«Per tali ragioni – conclude l'Autorità Anticorruzione - si ritiene che non sia in alcun modo superabile la rilevata non conformità del fatturato e che, pertanto, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli sul controllo analogo, non sia possibile procedere con l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di Asmenet Consortile».

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