Appalti

Inammissibile il soccorso istruttorio integrativo se la mandante non sottoscrive l'offerta

Se il raggruppamento non è costituito, la mancata sottoscrizione dell'offerta rientra tra le carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata

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di Stefano Usai

Le mandanti, di un raggruppamento non costituito all'atto della partecipazione alla gara, sono tenute a sottoscrivere l'offerta e l'eventuale difetto rientra tra quelle carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata neppure con il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9 del Dl 50/2016). È questa la sintesi della sentenza del Tar Piemonte, n. 91/2021.

Il ricorso
La vicenda ha coinvolto le componenti di un raggruppamento non costituito, e in particolare l'offerta tecnico/economica carente della sottoscrizione da parte di una mandante.
La ricorrente ha rilevato il preteso carattere meramente formale dell'irregolarità «indotta delle modalità di presentazione telematica dell'offerta e dai documenti di gara» ritenendo ammissibile il soccorso istruttorio integrativo (comma 9 dell'articolo 83 del Codice).
Il ragionamento espresso dalla censurante si è fondato sul fatto che la volontà di vincolarsi avrebbe dovuto desumersi «dalla sottoscrizione digitale dell'allegato relativo ai costi della manodopera» e dalla relativa ottemperenza del ricorrente «a presentare documenti mancanti, con il soccorso istruttorio; dall'impegno della mandante, (…), a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o Geie (articolo 48 comma 8 del Codice) conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria (…)». Infine dalla stessa scrittura privata di conferimento del mandato per la partecipazione alla gara.

La sentenza
Nonostante la volontà «sostanziale» di adesione alla proposta tecnico/amministrativa, il giudice ha ritenuto violate le precise norme del Codice e in particolare l'articolo 48 comma 8 in cui si prevede che, in caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta «deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei (…)».
Secondo la sentenza, il dato formale espresso dalla norma è chiaro e inequivocabile, e risponde a quelle oggettive esigenze «di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva».
L'approdo generalizzato, ha confermato il giudice, in tema di soccorso istruttorio integrativo sottolinea l'esclusiva possibilità di sanare le carenze formali della documentazione ma non anche la possibilità di integrare i vizi dell'offerta tecnico/economica. Tra queste, in particolare, la sottoscrizione dell'offerta che non può essere postuma rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gare.E neppure è necessaria una espressa previsione nella legge speciale.
Il ragionamento quindi è fondato sul fatto che la correzione del dato sostanziale, il cui errore è quindi imperdonabile, avrebbe per effetto l'alterazione della par condicio tra i competitori.
L'assunzione di un vincolo formale e, quindi, la volontà esplicitata di aderire ai vari impegni che la partecipazione alla competizione comporta non può essere connotata da ambiguità o incertezze «con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto».
Né ha rilievo, per ritenere esplicitata la volontà di vincolarsi, il fatto di essere stati chiamati, tra l'altro erroneamente, a integrare i costi della manodopera e aver ottemperato alla questa richiesta. Anche questo soccorso istruttorio, in realtà, non era attivabile «per le stesse ragioni per cui l'offerta economica priva di sottoscrizione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio».
Non può essere tollerato, il soccorso istruttorio integrativo (ma solo quello specificativo) neppure nel caso di irregolarità sui costi della manodopera per evitare che l'offerta venga «ratificata a seguito di un'iniziativa unilaterale del concorrente che, sebbene occasionata da una richiesta proveniente dalla stessa stazione appaltante, verrebbe comunque assunta al di fuori delle regole di legge e di gara e quindi in violazione dei principi che regolano le procedure a evidenza pubblica».
Di rilievo, sotto il profilo pratico, è l'impossibilità che la «sostanza» assurga a forma, circostanza magari, in condizioni di sicurezza, si pensi al caso della partecipazione «telematica» dove la «paternità» sulla partecipazione è assolutamente indiscutibile, che dovrebbe portare forse a una revisione, con minor rigore, della fattispecie del soccorso istruttorio integrativo.

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