Personale

Incarichi dirigenziali, ricerca mirata all'interno dell'amministrazione

È la conclusione della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

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di Gianluca Bertagna

La locuzione «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione», contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001 che disciplina le possibilità di attribuire incarichi a soggetti esterni, deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli della dirigenza. È questa la principale conclusione a cui giunge la Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - con la deliberazione n. 4/2022.

I magistrati contabili sono stati chiamati a esprimersi su alcune questioni sottoposte dalla Sezione Lombarda in merito all'affidamento di un incarico dirigenziale da parte di una pubblica amministrazione sulla base di un interpello che prevedeva che «al fine di valorizzare le professionalità interne, lo stesso è rivolto ai soli funzionari dell'amministrazione». L'oggetto dell'analisi è, quindi, proprio quello di definire se, in tale procedura, fosse stata rispettata la previsione normativa e di circoscrivere le regole per l'individuazione del soggetto destinatario dell'incarico.

Premesso che nell'attuale sistema l'affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti rappresenta l'eccezione in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale, esistono due elementi per riconoscerne la legittimità:
a) la comprovata qualificazione professionale da valutare, in concreto con idonea motivazione;
b) l'assenza nei ruoli dell'Amministrazione di profili dirigenziali idonei.

Su quest'ultimo aspetto, analizzati precedenti interventi della magistratura contabile, si fornisce il principio fondamentale per il quale, la locuzione «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione", contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001, deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli dirigenziali.

Viene preso, quindi, in considerazione un altro aspetto della norma ovvero la modalità di ricerca della figura all'interno dell'ente. La Corte centrale di controllo afferma che non sono previsti specifici obblighi di pubblicità, ma l'Amministrazione, per ragioni di opportunità e in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità, potrà individuare il profilo di elevata qualificazione professionale ricorrendo a una procedura comparativa preceduta da un avviso o interpello.

Poiché però il più volte richiamato articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 prevede tre diverse categorie di personale, i magistrati ritengono che non sia preclusa dalla legge la ricerca del profilo più adatto anche solo nell'ambito di una di esse. A fronte dell'ampia discrezionalità che va riconosciuta all'Amministrazione, in tale ipotesi sussiste l'obbligo di una motivazione "rinforzata", in ordine ai criteri che hanno ispirato la scelta del soggetto incaricato.

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