Fisco e contabilità

Incarichi in quiescenza, spese di manutenzione e rendicontazione: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi a soggetti in quiescenza

Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata a una formazione di orientamento e al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti normativi (previsti dal Dl 95/2012). Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad esempio edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione a esperti (articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001). La Sezione non può esimersi dal rilevare che l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza. Per questa ragione la formazione del personale, sia in ambito pubblico che privato, viene affidata a esperti mediante contratti di consulenza ovvero di collaborazione a titolo oneroso; prestazioni vietate ai dipendenti in quiescenza (e anche ai dipendenti cessati dal servizio ma non ancora in quiescenza nei termini stabiliti dall’articolo 24 della legge 724/1994).
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 172/2024

Spese di manutenzione straordinaria della caserma

La possibilità di erogare un contributo per interventi manutentivi, in via esclusiva o quale forma di compartecipazione, “al fine di consentire la permanenza del comando“ dei Carabinieri deve essere respinta per un duplice ordine di ragioni: - gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme e altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono a ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive; - la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, a interventi manutentivi non può e non deve essere condizionata dal fatto che da tale decisione dipende la permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio. La motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 171/2024

Contributi a rendicontazione

Rispetto alla corretta gestione contabile dei contributi a rendicontazione si rivela essenziale il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili. Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata, «l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, dell’erogazione del contributo a proprio favore». In questo caso, «l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa». Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 72/2024

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