Fisco e contabilità

Incentivi antievasione Imu e Tari ai dipendenti anche con il rendiconto approvato dopo il 30 aprile

La condizione è che il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Possono essere corrisposti gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) anche nell'ipotesi in cui l'approvazione del rendiconto è intervenuta successivamente al 30 aprile (ma comunque entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale), purché il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre. È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 113/2020.

Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Tra le condizioni che la norma pone per la sua applicazione vi è quella secondo la quale l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto «entro i termini stabiliti dal Tuel».

Ma come impattano sulla corresponsione di questi incentivi le disposizioni contenute nel decreto «Cura Italia» che hanno comportato la proroga della scadenza del 30 aprile 2020, fissata dall'articolo 151, comma 7 del Tuel, al 30 giugno 2020?

Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

I giudici contabili lombardi ricordano come si sia consolidato l'orientamento restrittivo nella lettura della norma secondo il quale gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) possono essere corrisposti solo se l'ente approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e non anche il termine differito con decreto ministeriale o con legge a norma dell'articolo 163, comma 3, del Dlgs 267/2000 (si veda Enti locali & Edilizia del 27 novembre 2019).

A diversa conclusione sembra giungersi nel caso dell'approvazione del rendiconto, il cui termine fissato al 30 giugno 2020 per effetto di proroga legislativa dal decreto «Cura Italia» onde consentire all'ente locale gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid-2019.

Ad avviso dei giudici, infatti, l'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020 non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale; quest'ultimo, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.

In conclusione, laddove il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre, l'approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato (al 30 giugno 2020) dal legislatore con norma di carattere eccezionale (qual è il Dl 18/2020 che ha carattere di specialità dettato dal contesto emergenziale e di urgenza da Covid-19, nel quale gli enti sono tenuti ad operare) consente la corresponsione degli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari).

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