Fisco e contabilità

Incentivi, dissesto, spesa per il personale e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo<br/>

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi 113
La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito come presupposto indefettibile per l'applicazione dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici sia l'espletamento di una gara considerando il tenore letterale della norma (comma 2), il quale individua nell'importo posto "a base di gara" il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche. Tale orientamento ha però subito un'evoluzione nel senso di interpretare in senso ampio il concetto di gara, ritenendo integrata la necessaria condizione dell'espletamento di una procedura comparativa anche nell'ipotesi del ricorso ad una procedura strutturata sul modello disciplinato dall'articolo 36, comma, 2, lettera b), del Dlgs 50/2016, che ha introdotto il cosiddett «affidamento diretto mediato».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 234/2022

Dissesto e competenza Osl
Pendente il dissesto, l'eventuale transazione giudiziale avente ad oggetto debiti «correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (…)» non incide minimamente sull'imputazione del relativo debito alla gestione liquidatoria affidata alla competenza dell'Osl, sempre che la definizione transattiva intervenga prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del Dlgs 267/2000. Di conseguenza, le transazioni de quibus devono necessariamente rientrare nella massa passiva ex articoli 252, comma 4 e 254 comma 3, del Dlgs 267/2000 ed essere affidate alla competenza dell'Osl per l'ontologica vis attractiva del dissesto a presidio della par condicio creditorum e dell'effettività del risanamento.
Sezione regionale di controllo della Campania - Parere n. 110/2022

Limiti spesa personale
La legge 208/2015 aveva previsto che sarebbero rimaste «ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno». Tale limite deve essere rispettato anche qualora, nel corso del tempo, gli enti dovessero superare i 1.000 abitanti, in quanto un rinvio "mobile" ad una soglia di popolazione (1.000 abitanti) stabilita da regole non più vigenti (quelle del patto di stabilità) appare opzione non sorretta da alcuna argomentazione logico-sistematica. Tra l'altro, tale soluzione è anche maggiormente favorevole per gli enti che si trovino "a cavallo" della fascia demografica dei 1.000 abitanti, in quanto una "mobilità" del limite di spesa (con eventuale applicazione della media del triennio disposta dal comma 557-quater) porterebbe l'ente, nell'ipotesi migliore, a non poter superare comunque il tetto di spesa 2008 (qualora nel triennio 2011- 2013 abbia registrato valori tutti uguali all'ammontare di quello specifico anno) e, nell'ipotesi più sfavorevole, a dover rispettare un limite di spesa inferiore al tetto dell'esercizio 2008.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 231/2022

Agenti contabili
La cosiddetta parificazione del conto da parte dell' amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l'amministrazione è il primo destinatario dell' obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell' attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com'è noto, deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall' agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell'amministrazione.
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 316/2022

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