Incentivi, gestione contabile e consegnatari: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incentivi per giudizi tributari
Nell’ambito dei giudizi tributari nei quali è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. La Cassazione ha precisato che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle commissioni tributarie, mediante il dirigente dell’ufficio tributi, da intendersi come il dirigente responsabile dell’ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello statuto comunale. Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione e interpretazione dei contratti collettivi, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per questo motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 37/2025
Gestione contabile trasferimenti a rendicontazione
Nel caso di contributi a rendicontazione, occorre distinguere a seconda che entrambe le amministrazioni (erogante e beneficiaria) adottino o meno i principi della competenza finanziaria potenziata. In quest’ultimo caso, l’amministrazione beneficiaria accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni (con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario - cronoprogramma). Qualora nel corso della gestione l’attuazione della spesa registri un andamento differente rispetto a quello previsto, l’ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. A seguito di questi aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili. Diversamente, ossia «iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 36/2025
Consegnatari dei beni
La giurisprudenza ha evidenziato che il “debito di custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza. Il “debito di vigilanza”, invece, connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 51/2025
La relazione al rendiconto 2024 ed il questionario della Corte dei conti
di Marco Castellani (*) e Patrizio Battisti (**) - Rubrica a cura di Ancrel