Incentivi tecnici, la formalizzazione del gruppo di lavoro non è presupposto per l'erogazione
Prevale l'elemento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal codice
Per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche in base all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità per l'erogazione degli stessi. Se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, è possibile procedere alla liquidazione degli incentivi anche per le attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro, in quanto prevale l'elemento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Lo afferma la Corte dei conti Sezione regionale per la Toscana con la delibera n. 53/2023.
É prassi, nell'ente istante il quesito ma anche in molti altri enti, nominare il gruppo di lavoro in vari momenti successivi rispetto all'effettivo avvio dello svolgimento delle attività incentivate.
In proposito la Corte evidenzia innanzitutto come, nell'interpretazione della disposizione, bisogna tenere ben presente la platea dei possibili beneficiari dell'incentivo, tassativamente individuati dall'articolo 113, comma 3, del Dlgs 50/2016. Lo stesso comma 3, inoltre, prevede testualmente che «La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti», senza null'altro specificare in merito. Dalla lettera della norma, dunque, sembra evidente che, in presenza dei presupposti normativi, l'incentivo potrà essere erogato a fronte del semplice accertamento, da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, dell'effettivo svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma.
Come anche rilevato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania circa l'erogabilità dell'incentivo anche nella ipotesi in cui la individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara, «ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell'incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all'avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l'accertamento dell'effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni»(Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 21/2022/PAR).
In sostanza, se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, possono procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell'incentivo, appare irrilevante l'individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l'elemento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016.