Personale

Incentivi tecnici, «sì» della Corte conti ai regolamenti ex post

Nel rispetto dei parametri della norma di riferimento, a condizione che le somme necessarie siano state accantonate

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

I regolamenti per l'attribuzione degli incentivi tecnici possono essere approvati ex post, cioè successivamente alla vigenza delle norme di riferimento, consentendo quindi di pagare al personale che ne ha maturato il diritto le spettanze relative a prestazioni rese prima della loro adozione. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 16/2021, segna un passaggio interpretativo importante e non scontato, che di fatto corrobora le pretese dei dipendenti della Pa interessati dalle forme incentivanti previste da ben tre norme succedutesi nel tempo, ovvero la legge 109/1994, il Dlgs 163/2006 e il Dlgs 50/2016.

Le tre disposizioni regolano da tempo il tema del riconoscimento, ai dipendenti impegnati in attività di progettazione o in compiti correlati allo svolgimento delle gare d'appalto, di trattamento accessorio ricavato entro il quadro economico delle stesse. L'obiettivo, com'è noto, è stimolare il ricorso al personale interno e maturare economie rispetto ai costi che la Pa dovrebbe sostenere individuando le professionalità necessarie attraverso il ricorso al mercato. Accomuna le tre norme la necessità che, per rendere gli emolumenti riconoscibili al personale, all'accantonamento delle somme necessarie, presupposto ineludibile, si aggiunga l'adozione di uno specifico regolamento nonché il passaggio in contrattazione decentrata.

In moltissimi casi le amministrazioni si sono mostrate in sensibile ritardo nel dare corso all'adozione dello strumento regolamentare, generandosi così ragionevoli dubbi sulla legittimità dell'erogazione degli incentivi per le attività svolte dai dipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento di ente, nonché su quale norma debba applicarsi in caso di ritardata approvazione del medesimo. Si è registrata un'abbondante produzione giurisprudenziale e interpretativa, delineandosi una posizione favorevole alla tutela del noto principio dell'irretroattività delle norme, applicabile anche alle fonti di rango inferiore, unita alla difesa del diritto da parte dei lavoratori a vedersi riconosciute le spettanze sorgenti da disposizioni di legge invero assai chiare, una volta che le relative prestazioni siano correttamente eseguite.

Istantanee dei due scenari potrebbero essere su un versante, recentissimo, il parere n. 281/2021 del Consiglio di Stato, nel quale si è ribadita la forza del principio del tempus regit actum, con minime increspature; sull'altro la giurisprudenza di Cassazione, dalla quale, lungi dall'incidere lo stesso assioma, potrebbe discendere la possibilità di pretese di natura risarcitoria da parte dei lavoratori per l'inottemperanza datoriale derivante dalla mancata o tardiva adozione del regolamento.

In questo contesto, inoltre, la magistratura contabile a livello regionale si è espressa in modo differenziato, alla ricerca di una soluzione che tenesse insieme i due profili. Dal non semplice quadro di cui sopra è sorta la remissione della questione in esame alla sezione centrale, da parte della Sezione regionale della Campania. Ricostruito il percorso storico-normativo la Sezione Autonomie giunge a una posizione che ambisce a contemperare principio giuridico e tutela del legittimo affidamento: imperniandosi sull'elaborazione giurisprudenziale del tempus regit actionem, la pronuncia valorizza la posizione di chi ha espletato un'attività lavorativa in forza di una legge autorizzatoria tracciando la via per l'approvazione a posteriori dei regolamenti quand'anche essi giungano dopo l'abrogazione della norma di riferimento. Consentendo, così, di applicare a ciascuno strumento regolamentare la legge ad esso direttamente riferibile, rispetto alla quale l'adozione del regolamento rappresenta una «ondizione per l'esplicazione dei suoi effetti».

In conclusione, la delibera stabilisce quindi, con riferimento a tutte e tre le norme esaminate, che se un'amministrazione locale non ha adottato, in esecuzione della disciplina vigente all'epoca, il regolamento necessario a erogare gli incentivi, detto regolamento può essere adottato ex post. A ciò si accompagna, evidentemente, la produzione dei suoi effetti anche per le attività svolte in precedenza. Il tutto nel rispetto dei parametri imposti dalla norma di riferimento, a condizione che le somme necessarie siano state accantonate e che esse afferiscano a lavori banditi in vigenza della stessa disposizione di legge. Ovvero, che essi si fondino sul principio che da ultimo è riscontrabile nell'articolo 216 del Dlgs 50/2016, ossia quello dell'applicazione, a ciascun procedimento e quindi agli incentivi che ne scaturiscono, della norma vigente al tempo del suo avvio.

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