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Incostituzionale la revoca amministrativa automatica della patente per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione

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di Alberto Ceste

L’articolo 120 comma 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) è costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della Carta fondamentale, nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere” alla revoca automatica in via amministrativa della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione, di cui al Dlgs 159/2011.
Questo, in quanto, il carattere vincolato del provvedimento amministrativo in esame pretermette senza ragione alcuna la verifica di necessità/opportunità, o meno, del provvedimento di revoca, a fronte della specifica misura di prevenzione che è stata applicata nel caso concreto al suo titolare, oltre a poter contraddire l’eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa, in ipotesi, si propone.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, sentenza numero 99 del 27 maggio 2020.

Le ordinanze di rimessione
Quattro sono state le ordinanze di rimessione della questione di costituzionalità dell’articolo 120 comma 2 del Codice stradale.
Più precisamente, quella del:
- Tribunale ordinario di Cagliari del 15 maggio 2019;
- Tar Marche del 27 maggio 2019;
- Tribunale ordinario di Reggio Calabria del 12 e del 15 novembre 2019.
Con le stesse, i Giudici, sia ordinari sia amministrativi, hanno complessivamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, dell’articolo 120 comma 2 , Dlgs 285/1992, nella parte in cui dispone che il Prefetto provvede obbligatoriamente, anziché facoltativamente, alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti ad una qualsiasi delle misure di prevenzione previste dal Dlgs 159/2011.
In particolare, secondo il remittente Tribunale ordinario di Reggio Calabria, il provvedimento prefettizio che ne occupa contrasterebbe, oltre che con l’articolo 3, anche con l’articolo 27, della Costituzione, non solo quanto al comma 2 dell’articolo 120 del Codice della Strada, ma anche quanto al comma 3 di detta norma, “… nella parte in cui prevede … che “La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni” anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello stato di pericolosità del medesimo soggetto … ”.

La sentenza
La Consulta, preliminarmente, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione sopra riportata avente ad oggetto il comma 3 dell’articolo 120, Dlgs 285/1992, “… in quanto i giudizi a quibus hanno ad oggetto non un provvedimento di diniego del rilascio di «una nuova patente di guida» prima del decorso del triennio da detta norma previsto, bensì, a monte, un provvedimento di revoca della patente adottato nei confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione. Fattispecie, quest’ultima, cui unicamente, appunto, si rivolgono le censure dei ricorrenti per il profilo dell’automatismo di detta revoca”.
La sentenza in rassegna ha invece ritenuto fondata la questione posta con riguardo al comma 2 dell’articolo 120 del Codice stradale, osservando che:
- il comma 1 dell’articolo 120, Dlgs 285/1992 indica tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida anche coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 1423/1956, poi abrogata dall’articolo 120 comma 1 lettera a) Dlgs 159/2011, che ha novellato le misure di prevenzione;
- il comma 2 dell’articolo 120 del Codice della strada è già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale numero 22/2018, “… nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, Dpcr 309/1990 …, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente”.
Questo, dal momento che la disposizione in oggetto ricollega in via automatica il medesimo effetto della revoca del titolo abilitativo alla guida ad una varietà di fattispecie tra di loro disomogenee, “… atteso che la condanna [penale per i reati in materia di stupefacenti previsti da tali fattispecie, ndr] … può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità”.
Senza poi trascurare la contraddizione insita nel fatto che “… – agli effetti dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il “dovere” di disporne la revoca”;
- ragioni analoghe hanno indotto Il Giudice delle leggi, con la sentenza numero 24 del 20 febbraio 2020, a dichiarare costituzionalmente illegittima la disposizione stradale impugnata, “… attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contradditorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare – in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida”;
- anche con la sentenza numero 24 del 27 febbraio 2019, la Corte Costituzionale aveva dichiarato “… l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera c), Dlgs 159/2011, nella parte in cui stabiliva l’applicabilità delle misure di prevenzione a «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» … ”, essendo le categorie dei destinatari di tali misure assai variegate ed eterogenee, “… al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune”.

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