Fisco e contabilità

Indennità di funzione, tributi e fusione per incorporazione: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Indennità di funzione sindaci e sindaci metropolitani
La decurtazione del 10% dell'indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge 266/2005, non è applicabile ai nuovi importi come integralmente rideterminati dall' articolo 1, commi 583- 586, della legge 234/2021. Il carattere strutturale della riduzione residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022.
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - Deliberazione n. 11/2023

Versamento tributi (senza sanzioni e interessi)
L'obbligazione tributaria è caratterizzata da alcune peculiarità in quanto crea un vincolo giuridico di diritto pubblico tra il contribuente (titolare di una situazione giuridica soggettiva passiva) e l'ente impositore (titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva) che sorge al verificarsi del presupposto previsto dalla legge che istituisce il tributo, laddove le sanzioni tributarie costituiscono la reazione dell'ordinamento in caso di mancato rispetto dell'obbligo imposto. Non a caso la dottrina è unanime nel parlare di «indisponibilità del credito tributario» poiché la mancata riscossione del gettito comporterebbe un pregiudizio per gli interessi dell'ente impositore e si porrebbe in contrasto con l'esigenza di assicurare il giusto e congruo riparto dei carichi pubblici da parte della generalità dei contribuenti, sia pure in ragione della capacità contributiva. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall'articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria che risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore. Di conseguenza si conferma l'orientamento negativo in merito alla possibilità per l'ente di rinunciare alle sanzioni e interessi tributari (nel quesito per gli anni dal 2018 al 2021 non ancora oggetto di accertamento).
Sezione regionale di controllo della Campania - Parere n. 230/2023

Fusione per incorporazione e demanialità delle reti
Qualora uno o più enti locali, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 21, comma 5, del Dlgs 201/2022, abbiano conferito la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio pubblico locale a una «società a capitale interamente pubblico, che è incedibile», tale società può poi essere interessata a operazioni di fusione societaria, propria o per incorporazione, purché (ed è valutazione concreta ovviamente rimessa agli enti interessati) all'esito della fusione resti assicurata la titolarità di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in capo a una società a capitale interamente pubblico (oltre che, naturalmente, la loro destinazione alla gestione del servizio pubblico «per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene». Secondo tale disposizione, infatti, «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 159/2023

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