Fisco e contabilità

Indennità, incentivi tecnici, inhouse e debiti di custodia: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Indennità degli amministratori

L’indennità di funzione da corrispondere al sindaco e agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’articolo 1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’articolo 4 del Dm 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La stessa legge di bilancio 2022 ha previsto un incremento del fondo statale per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. È pertanto evidente come il legislatore abbia inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo, sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 200/2024

Incentivi tecnici e opere a scomputo

Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi previsti dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023. L’istituto dell’incentivo tecnico risponde alla finalità di stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. La collocazione dell’istituto all’interno della normativa sui contratti pubblici (e non sul personale) evidenzia la rilevanza attribuita dal legislatore alla valorizzazione delle professionalità interne ai fini dell’efficiente espletamento delle procedure di scelta del contraente, al cui interno si colloca e trova la sua giustificazione l’istituto. “Sganciare” l’incentivo dal procedimento di affidamento - anche a prescindere dal dato letterale dell’articolo 45, che lo richiede quale presupposto per il riconoscimento gli stanziamenti previsti in bilancio - verrebbe a stridere con la ratio dell’istituto, contrastando, vieppiù, con il principio generale di onnicomprensività della retribuzione previsto dall’articolo 24, comma 3, del Dlgs 36/2023.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 199/2024

Affidamenti inhouse e presupposti

Il ricorso all’affidamento in house di servizi generali sia comunque fattispecie eccezionale che, in quanto derogatorio del regime dell’evidenza pubblica, va sottoposto a specifica previa istruttoria e a specifica motivazione che non può limitarsi alla generica locuzione, peraltro non supportata da elementi probatori, secondo cui “il ricorso al mercato possa avere esiti incerti.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 219/2024

Debito di custodia e di vigilanza

Le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all’uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale. Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l’obbligo di custodia dei beni persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo. La consegna del bene dall’agente contabile con debito di custodia (ad esempio, il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell’ufficio utilizzatore) non comporta automaticamente l’estinzione dell’obbligo di custodia, in quanto è necessario formalizzare questo passaggio attraverso un’apposita procedura. La consegna va attestata in apposito verbale, che deve includere la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l’identificazione del consegnatario e del ricevente.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 102/2024

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