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Indennità di ordine pubblico alle polizie locali, il Viminale esclude le posizioni organizzative

Il trattamento non può essere ricondotto alla previsione derogatoria del principio di onnicomprensività della retribuzione

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Arrivano finalmente i tanto attesi chiarimenti del Viminale circa la possibilità di corrispondere l'indennità di ordine pubblico anche al personale delle polizie locali, titolare di posizione organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, con il parere n. 555/O.P./0001884/2020/1 dell'8 ottobre, chiarisce che l'indennità di ordine pubblico non può essere ricondotta alla previsione derogatoria del principio di onnicomprensività della retribuzione indicata alla lettera h), comma 1, dell'articolo 18 del contratto 21 maggio 2018 (ovvero compensi che specifiche disposizioni di legge prevedano espressamente a favore di quel personale).

Un lungo e travagliato dibattito
L'argomento ha alimentato in questi mesi accesi dibattiti. Le Prefetture, interrogate sulla questione da parte degli enti locali, hanno sin da subito sostenuto che l'indennità di ordine pubblico è trattamento economico accessorio che viene assorbito dal trattamento economico (retribuzione di posizione e di risultato) previsto dalla contrattazione a favore degli incaricati di posizione organizzativa (si veda Enti locali & Edilizia del 24 aprile 2020).
La posizione delle Prefetture ha prontamente trovato il dissenso dei sindacati. Per le organizzazioni sindacali, poiché l'indennità è alimentata da risorse esterne all'amministrazione locale di riferimento, il cumulo dei trattamenti è sempre consentito trattandosi di compensi riconducibili a quelli derivanti da «specifiche disposizioni di legge».
L'Aran dal canto suo ha osservato, in alcuni pareri, che le indicazioni sull'indennità di ordine pubblico riconosciuta nell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria non possono che essere fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica o dal ministero dell'Interno.
È fisiologico che in questo quadro gli enti locali sono entrati nel caos. La stessa Prefettura di Milano ha così coinvolto direttamente il Viminale per sciogliere questa complica matassa.

Le indicazioni del Viminale
Il parere ripercorre, con un excursus impeccabile, le fonti normative e le circolari interpretative, emanate nel corso degli anni, con cui sono stati dettagliati i requisiti per il legittimo riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico. Affronta il profilo critico della possibilità di cumulo di questa competenza accessoria con altri emolumenti o indennità, dove si afferma che «per quanto attiene la corresponsione del compenso al personale delle polizie locali, in linea generale, tale indennità è cumulabile con ulteriori emolumenti accessori riconosciuti al personale delle polizie locali».
In questa direzione, ricorda il parere, si è espressa di recente anche la magistratura contabile veneta (si veda Enti locali & Edilizia del 12 giugno 2020), la quale però non ha affrontato la possibilità di riconoscere questa indennità al personale della polizia locale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa. La soluzione alla delicata questione non può che prescindere dalla lettura delle norme contrattuali che regolano l'istituto del trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa.
Non c'è dubbio che l'indennità di ordine pubblico mira a ristorare il disagio e il rischio per una tipologia di impiego del personale chiamato a intervenire per le esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, e ha carattere eccezionale e straordinario, in relazione alle emergenze da fronteggiare, non sovrapponibile, in senso stretto, allo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative. Tuttavia, afferma il Dipartimento della Pubblica sicurezza, le indicazioni fornite dall'Aran a suo tempo (orientamento applicativo Ral 1977) nonché la formulazione letterale dell'articolo 18 del contratto 21 maggio 2018 porta a ritenere che deroghe ammesse al principio di onnicomprensività della retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa hanno carattere tassativo.
La formulazione della lettera h) del comma 2 del citato articolo 18 rafforza implicitamente la scelta normativa della esclusività delle ipotesi di cumulo ma, si sottolinea nel parere, l'indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.
Per concludere si richiama un'altra questione aperta: il riconoscimento, ai titolari di posizione organizzativa appartenenti ai corpi della polizia locale, dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato per le attività connesse all'emergenza sanitaria e finanziate dal fondo istituito dall'articolo 115 del decreto legge «Cura Italia». La questione, si informa nella nota, sarà dipanata una volta acquisiti dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ulteriori chiarimenti.

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