Polizia locale, la Corte dei conti «apre» al cumulo tra indennità di ordine pubblico e di servizio esterno
È toccato alla magistratura contabile sciogliere la complicata matassa che si è creata attorno alla questione del cumulo dell'indennità di ordine pubblico con quella di servizio esterno, prevista dall'articolo 56-quinquies del contratto del 21 maggio 2018 per il personale addetto al servizio di polizia locale.
La Corte dei conti per il Veneto, con la delibera n. 96/2020, impeccabile nella ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale che regola i due istituti, ha affermato che l'indennità di servizio esterno, per come contrattualmente disciplinata, non appare in modo particolare riconducibile alla nozione tecnica di «ordine pubblico», quindi non si può escludere, a priori, il cumulo delle due indennità.
La richiesta di parere
Un ente locale, anche a fronte della latitanza di alcune istituzioni nel fornire indicazioni operative chiare sulla questione (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 maggio), si è rivolto alla magistratura contabile affinché potesse dissolvere, a livello generale, qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di cumulare le due indennità.
La risposta
Per i magistrati contabili veneti la soluzione interpretativa va ricercata all'interno del quadro regolamentare delle due indennità. Nel fornire un excursus delle disposizioni normative che disciplinano l'indennità di ordine pubblico non mancano i richiami a alcune circolari del Viminale che nel corso degli anni hanno fornito direttive puntuali in merito all'applicazione delle norme, fino a giungere alla circolare del 16 marzo 2020. Quest'ultima circolare, si ricorda, ha avuto modo di precisare che l'indennità di ordine pubblico è incompatibile con il trattamento di missione, con l'indennità per servizi esterni, con l'indennità per servizi congiunti con le forze armate e precisa, altresì, che la stessa non può essere attribuita a ogni servizio cosiddetto «esterno».
La deliberazione non dimentica di fare un cenno alla nota protocollo n. 3027/2020 con cui l'Aran ha ritenuto di non esprimere un proprio orientamento interpretativo sulla questione, declinando la soluzione di questa ingarbugliata faccenda al ministero dell'Interno e al dipartimento della Funzione pubblica.
La ricostruzione interpretativa dei magistrati contabili affonda in una lettura meticolosa delle disposizioni contrattuali e in particolare dell'articolo 56-quinquies del contratto del 21 maggio 2018 che regola l'indennità di servizio esterno per il personale addetto al servizio di polizia locale. La disposizione contrattuale specificatamente prevede la non cumulabilità dell'indennità in questione con l'indennità condizioni di lavoro (articolo 70-bis) e, al contrario, la cumulabilità con l'indennità di turno per il personale turnista (articolo 23), con l'indennità di vigilanza (articolo 37, comma 1, lettera b, del contratto del 1995) e con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva.
L'indennità di ordine pubblico, si legge nella deliberazione, appare più assimilabile, quanto al personale della polizia locale, alle cosiddette «indennità speciali erogate da soggetti terzi» e non all'indennità di servizio esterno prevista dal citato articolo 56-quinquis.
Dunque, l'indennità di ordine pubblico deve essere intesa come un'indennità che ha natura «esterna ed eccezionale» in favore del personale di polizia locale.
Posto ciò, per la magistratura contabile veneta, la lettura delle diverse disposizioni sopra illustrate porta a ritenere che non è possibile precludere, a priori, la possibilità di cumulo delle due indennità. Presupposto fondamentale, affinché possa essere correttamente riconosciuto il cumulo, è che vi sia la verifica dell'oggettività delle prestazioni di servizio, che deve essere riconducibile alla materia collegata dell'ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale.
La delibera della Corte dei conti Veneto n. 96/2020