Indennità per specifiche responsabilità, va premiato chi è maggiormente esposto
L'istituto non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori in base alla categoria o al profilo di appartenenza
Le disposizioni del Dlgs 165/2001 e del Dlgs 150/2009 collegano il trattamento accessorio a obiettivi di performance e al rispetto delle clausole e delle regole della contrattazione collettiva nazionale. Capita, a volte intenzionalmente, e a volte incidentalmente, che alcuni istituti siano applicati in maniera non del tutto rispettosa dei principi legislativi e contrattuali, così da configurare una distribuzione «a pioggia» del trattamento accessorio. Un'indennità che spesso viene utilizzata dagli enti in maniera non propriamente conforme risulta essere «l'indennità per specifiche responsabilità».
Questa indennità è stata istituita dal contratto 1° aprile 1999, articolo 17, comma 2, lettera f), è stata confermata anche nel contratto funzioni locali del 21 maggio 2018, articolo 70-quinques. Rispetto al passato, non sono stati modificati né i soggetti destinatari, né le condizioni per l'erogazione. È stato modificato, invece, in aumento l'importo massimo dell'indennità.
La contrattazione nazionale fissa la cornice entro cui disciplinare l'applicazione dell'istituto: esso deve essere collegato a incarichi di specifico rilievo, possono beneficiarne dipendenti di categoria B, C e D, che non risultino titolari di posizione organizzativa, la misura non può superare 3.000 euro annui e occorre un provvedimento formale di attribuzione dell'incarico.
La contrattazione decentrata individua la misura dell'indennità entro i valori massimi e definisce i criteri generali per la sua attribuzione.
L'erogazione del valore indennitario è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità annuale spetta integralmente e in unica soluzione laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato, in funzione del maggior carico di responsabilità affettivamente sostenuto in tale periodo.
L'Aran, con atti di orientamento n. 1465 del 8 agosto 2012 e n. 1741 del 23 aprile 2015 sostiene che, l'istituto non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento di compiti e mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto. Infatti, deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto, con la propria attività, a una specifica responsabilità.
Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato. L'Aran non ritiene, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice, per giustificare il riconoscimento del compenso.