Appalti

Infrastrutture, le regioni impugnano le nuove norme sulla Via

di Massimo Frontera

(articolo aggiornato il 29 agosto)
Lo scontro che si è consumato a maggio tra governo e Regioni sulle nuove norme per la valutazione di impatto ambientale si trasferisce nella sede della Corte Costituzionale. L'impugnazione di fronte alla Consulta delle norme sulla Via, pubblicate sulla «Gazzetta ufficiale» del 6 luglio scorso, è stata deliberata dalla Regione Lombardia, dalla provincia autonoma di Trento e sta per essere deliberata dalla Regione Sardegna. Solo tre amministrazioni su 20 ma che abbracciano tutte le possibili relazioni tra enti territoriali e Stato centrale: una regione a statuto ordinario, una regione a statuto speciale e una provincia autonoma. Il bilancio definitivo del contenzioso si potrà avere dopo il 4 settembre, cioè quando "spira" il termine di 60 giorni dalla pubblicazione per impugnare le norme.

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La novità, per quanto rilevante non è sorprendente. Infatti, regioni e province autonome avevano espresso le loro critiche - sia in sede tecnica che in sede politica - nel corso del dibattito sul provvedimento del governo. Il dissenso era culminato nella Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio scorso, quando al decreto legislativo del governo era stato dato un «parere positivo», ma condizionato però a un fiume di emendamenti, il cui accoglimento era in molti casi indicato come «inderogabile» e «imprescindibile». Nel testo finale - approvato dal consiglio dei ministri del successivo 9 giugno e poi pubblicato sulla «Gazzetta» del 6 luglio scorso - molti degli emendamenti «inderogabili» e «imprescindibili» non sono stati accolti.
Da qui lo scontento degli enti territoriali, che dalle parole sono ora passati alle azioni.

I ricorrenti/1. Terzi (Lombardia): «Illegittimo ridurre il potere legislativo delle Regioni»
Il primo segnale di guerra è arrivato dalla Lombardia, che oggi deposita alla Consulta il ricorso che è stato deliberato dalla giunta regionale il 3 agosto scorso nei termini annunciati dall'assessora all'Ambiente Claudia Terzi.
Il cuore della questione è l'impoverimento di competenze delle regioni a vantaggio dello Stato sulla valutazione delle opere. Nel mirino della Lombardia sono finiti i seguenti articoli del Dlgs n.104: articolo 3, commi 1 lett. g); articolo 5; articolo 16, comma 2; articolo 21; articolo 22, commi 1,2,3 e 4; articolo 26, comma 1, lett. a); articolo 27.
«I principali profili di illegittimità costituzionale - spiega l'assessora Terzi - nascono dall'entrata a pie' pari, da parte dello Stato, su competenze che la Costituzione individua come potestà legislativa regionale». In particolare, spiega sempre Terzi, risultano sgraditi la «riduzione del potere di legiferare da parte delle regioni con un aumento di competenze in capo allo Stato, il mancato coinvolgimento nella determinazione dei costi amministrativi, nonché l'introduzione di disparità tra procedimenti di competenza statale e regionale».
SCARICA IL TESTO - LA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 3 AGOSTO

I ricorrenti/2. Gilmozzi (Prov. Trento): «Disattese le richieste fatte al governo»
Più recentemente, anche la Provincia di Trento, ha comunicato, la decisione - presa dalla giunta il 25 agosto scorso - di impugnare la norma di fronte alla Consulta. Nel mirino ci sono numerose norme in conflitto con le prerogative dello status di provincia autonoma.
Nella delibera n.1372 sul ricorso approvata dalla provincia autonoma sono indicati i seguenti 11 riferimenti normativi a sette articoli del Dlgs n.104: (articolo 5, comma 1; articolo 8; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4; articolo 23, comma 4; articolo 24; articolo 26, comma 1, lettera a).
«La conferenza stato-regioni - ricorda l'assessore trentino alle Infrastrutture e Ambiente Mauro Gilmozzi - aveva formulato a suo tempo precise osservazioni a salvaguardia delle prerogative delle realtà regionali, ma sono state tutte disattese. Ciò a fronte di alcuni aspetti di legittimità costituzionale che appaiono evidenti, dal momento che la potestà legislativa dello Stato, così formulata, viene ad incidere in modo diretto su aspetti che lo Statuto di Autonomia e le successive norme di attuazione attribuiscono alle Province autonome».
In sintesi, come spiega una nota dell'assessorato, le questioni di legittimità costituzionale toccano «il trasferimento alla competenza statale della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di assoggettabilità a VIA di progetti che precedentemente erano attribuiti alla competenza delle Province autonome e delle Regioni (ad esempio, strade extraurbane, principali e secondarie)». Si segnala poi la «riduzione della potestà normativa delle Province autonome per la regolazione dei procedimenti di VIA e di valutazione di assoggettabilità a VIA (ad esempio, viene definito con norme di dettaglio sia il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sia il procedimento finalizzato al provvedimento autorizzatorio unico), per i progetti che rimangono di competenza delle Province autonome e delle Regioni». Si lamenta inoltre l'«inadeguato coinvolgimento delle Province autonome nei procedimenti di competenza statale, anche se i progetti (infrastrutturali) hanno incidenza sul territorio». Disattesa anche la transizione "morbida" chiesta dagli enti territoriali, con la conseguente contestazione dell'«obbligo di conformare (adeguare) la legislazione provinciale alle nuove norme statali, anche di procedimento, nel termine di centoventi giorni, salva attivazione di poteri sostitutivi statali».
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I ricorrenti/3. Valle d'Aosta, deliberato il ricorso
Appena ieri, lunedì 28 agosto, anche la giunta della regione Valle d'Aosta, ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la nuova disciplina statale in materia di Via. «I principali profili di illegittimità costituzionale censurati - riferisce una nota della presidenza della Regione - sono connessi alla rideterminazione dei procedimenti di Via di competenza regionale, con riduzione dei poteri legislativi della Regione, cui è attribuita dal decreto la mera disciplina di aspetti organizzativi. A essere contestato, inoltre, è l'obbligo di adeguamento cui è connesso, in caso di inerzia, l'esercizio di un potere sostitutivo incidente in ambiti attribuiti alla competenza regionale.

Infine, come si diceva, anche la Sardegna è al lavoro su un proprio ricorso. Ricorso che - fanno sapere fonti della regione - sarà portata in giunta dal presidente, Francesco Pigliaru.

La delibera sul ricorso della Provincia autonoma di Trento

La delibera sul ricorso della Regione Lombardia

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