Investimenti, dalla Corte dei conti faro sui cronoprogrammi degli enti locali
É necessario monitorare il bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa
Spesso nella programmazione dei lavori pubblici non viene attribuita la dovuta attenzione al cronoprogramma di investimento, tanto che l'argomento trova ampio spazio fra le raccomandazioni della sezione Autonomie della Corte dei conti che, con la deliberazione n. 2/2021, detta le linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2021-2023 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 20 aprile).
Secondo la Corte le politiche di sviluppo economico in atto hanno creato ampie disponibilità di spesa che richiedono agli enti un consistente sforzo per conseguire un tempestivo e proficuo impiego, superando i rallentamenti nella dinamica della spesa di investimento sinora riscontrati.
In tale contesto, prosegue la Corte, nell'ambito degli strumenti offerti dalla contabilità degli enti locali è necessario monitorare il bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito. Nel richiamato bilanciamento tra le fonti di finanziamento e la spesa in conto capitale e di investimento, assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici. La funzione irrinunciabile di questa fase è confermata dalla rilevanza che il legislatore attribuisce al cronoprogramma. Le fasi che ne caratterizzano l'elaborazione sono sostanzialmente tre: la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione.
Un adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare il procedimento di programmazione e controllo su tutti i transiti materiali ed economico – finanziari, nonché sui tempi di attraversamento tra le varie fasi (progettazione, bando di gara, aggiudicazione, contrattualizzazione eccetera), che conducono, in un arco temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell'opera pubblica.
Richiamando il principio contabile 4/2 paragrafo 5.3.1. la Corte auspica che l'ente si doti sempre di un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare, anche ove lo stesso non risulti strettamente necessario.
Lo sviluppo del programma di spesa deve necessariamente essere correlato con il fondo pluriennale vincolato, detta correlazione è stata evidenziata nella delibera della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 19/2019.
Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile 4/2 con Dm 1° marzo 2019, che disciplinano la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione (punto 5.4.8) e ribadiscono la regola della conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, rendono necessaria la verifica della sussistenza delle «condizioni presupposto» per conservare il fondo pluriennale.
Al riguardo vanno esaminati alcuni aspetti endo-procedimentali necessari per il mantenimento della continuità dello sviluppo del programma dell'investimento e del relativo procedimento amministrativo, sia per il ciclo tecnico sia per quello economico – finanziario.
La vigilanza sulla prosecuzione, «senza soluzione di continuità», di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta oltre ad una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico- finanziario anche una attenta verifica da parte dell'organo di revisione.
La Corte richiama anche l'attenzione sulla proroga, anche per il 2021, dell'articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019 che, nell'ambito delle misure volte a velocizzare i lavori pubblici, consente ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'opera nella sua interezza. Per le opere progettate in forza di tale disposizione la quantificazione della spesa è rinviata a successive operazioni di variazioni del bilancio in corso di gestione con inevitabili ricadute sugli equilibri. Per questa ragione, i magistrati invitano alla necessaria e appropriata ponderazione nell'avviare iniziative di questo tipo. In tal senso sarà compito dell'organo di revisione vigliare attentamente che con tali operazioni non venga pregiudicata la salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.
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