Istanza di autotutela, nessun obbligo per la Pa di attivarsi
L'amministrazione può scegliere di rigettare la richiesta o semplicemente d'ignorarla
La disciplina generale sulle procedure amministrative stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le Pa hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le Pa concludono la procedura con un provvedimento redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 9731/2021) la richiesta di un privato con la quale incalzi l'amministrazione all'esercizio dei propri stessi poteri di "autotutela" nelle forme di un annullamento, di una revoca, o di un riesame, è qualificabile come mera "denuncia"; è atto con semplice funzione sollecitatoria; che non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere, potendo quindi la stessa non solo rigettarla ma anche più semplicemente "ignorarla".
Il vincitore di un concorso è stato ammesso a frequentare il relativo corso d'istruzione ma poi è stato escluso perché risultato imputato in un procedimento penale. L'interessato ha chiesto al Ministero di revocare in "autotutela" il provvedimento di esclusione in considerazione della sentenza di non doversi procedere; tuttavia il Ministero ricevuta l'istanza "serbava silenzio".
Secondo il Tar Lazio va esclusa la sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di rispondere a istanze tese alla sollecitazione dell'esercizio del potere di autotutela. Ciò sia perché, in termini strettamente tecnico-giuridici, rientra nell'incoercibile discrezionalità amministrativa la scelta di ritornare su affari già definiti; sia perché militano in senso contrario ragioni di salvaguardia dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa delineati dalla storica legge sul procedimento amministrativo del 1990. Principi a loro volta di "attuazione tecnica" del superiore canone costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Sulla base dei descritti presupposti, a fronte di un'istanza volta a "stimolare" l'autotutela, l'amministrazione ha piena libertà nella valutazione dell'effettiva opportunità e utilità di provvedere; non essendo affatto tenuta a pronunciarsi al riguardo.
Più in particolare un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione può configurarsi solo quando nella vicenda concreta, "lampanti" ragioni di giustizia o di equità presuppongano l'adozione di un provvedimento di riesame con possibile "ripensamento" provvedimentale. Ma per il Tar questa condizione del tutto straordinaria non risultava configurabile nel caso oggetto di giudizio.