L'azione contro il silenzio della Pa presuppone la sussistenza di un interesse legittimo
Non è consentito al giudice amministrativo, in presenza di attività discrezionale, valutare la fondatezza della pretesa azionata.
I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2420/2022, hanno ritenuto che nel giudizio avverso il silenzio della Pubblica amministrazione non è consentito al giudice amministrativo, in presenza di attività discrezionale, valutare la fondatezza della pretesa azionata.
Un condominio di Genova con ricorso al Tar Liguria chiedeva l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato dalla Soprintendenza con riferimento all'istanza di liquidazione del contributo concesso, a seguito degli atti di diffida e l'accertamento della fondatezza della domanda di liquidazione del contributo concesso, con ogni conseguente condanna. Il Tribunale, rigettate le eccezioni di rito opposte dall'amministrazione, accoglieva il ricorso. Avverso la decisione proponeva appello l'amministrazione.
I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, accolgono l'appello e ordinano all'Amministrazione appellante di concludere il procedimento concessorio per cui è causa entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. I giudici di Palazzo Spada ritengono che qualora le contestazioni del ricorrente non si riferiscano al mancato esercizio di un pubblico potere, ma a comportamenti inerti dell'amministrazione, ostativi alla realizzazione di un interesse qualificato e differenziato direttamente riconosciuto direttamente dal dato positivo, senza la necessaria intermediazione amministrativa, l'azione avverso il silenzio inadempimento non può, invece, essere esercitata, non potendosi accertare l'inottemperanza ad un obbligo, di conclusione del procedimento, inesistente, né potendosi disporre la condanna a un facere provvedimentale, non rientrante tra le attribuzioni dell'amministrazione intimata.
Nel giudizio avverso il silenzio non è consentito al giudice amministrativo, in presenza di attività discrezionale, valutare la fondatezza della pretesa azionata, perché ciò implicherebbe una non consentita ingerenza in spazi valutativi riservati all'amministrazione, con violazione del divieto di sindacare poteri non ancora esercitati. Quando la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'amministrazione, in particolare, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti a istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda. Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un'utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell'intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente. In definitiva, l'azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia l'accertamento dell'obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina di riferimento, sia la condanna della stessa amministrazione inadempiente all'adozione di un provvedimento esplicito, con possibilità, altresì, di formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio.