L'incarico da responsabile tecnico nella partecipata è compatibile con la carica di assessore/consigliere
Occorre capire se le mansioni svolte nell'area operativa siano riconducibili a un profilo dirigenziale
Sulla possibile incompatibilità fra la carica di assessore/componente del consiglio del comune e l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società partecipata dal comune stesso, Anac si è espressa con una delibera affermandone l'insussistenza.
La segnalazione riguarda una presunta ipotesi di incompatibilità con riferimento al dipendente con funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società a capitale interamente pubblico che gestisce acquedotto, fognatura e depurazione, partecipata da diciannove Comuni tra i quali quello dove al contempo il dipendente è stato assessore e attualmente consigliere.
Per l'Autorità non sussistono dubbi sul fatto che la società in questione è un ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 39/2013, pertanto, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe quella prevista dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto che dispone: «Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili … b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti … ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico».
La ratio dell'articolo 12 è quella di garantire l'indipendenza soggettiva del titolare dell'incarico, che potrebbe essere minata dall'esplicita appartenenza a un organo di indirizzo politico.
Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del decreto 39/2013, per Anac è necessario procedere alla qualificazione degli incarichi ricoperti dal soggetto in questione.
Occorre esaminare l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa per capire se riconducibile a un incarico dirigenziale e il ruolo dal medesimo rivestito come assessore e poi come consigliere.
La cessazione delle funzioni di assessore avrebbe determinato il venir meno di ogni ipotesi di incompatibilità, ma l'assunzione il giorno successivo della carica di consigliere comunale, a tutt'oggi rivestita, potrebbe aver determinato una possibile nuova ipotesi di incompatibilità, considerato che il Comune in questione ha una popolazione di circa 23.860 abitanti. Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato.
Al fine di valutare se l'incarico in esame possa essere assimilato a un incarico dirigenziale, così come definito dal decreto 39/2013, occorre analizzare le funzioni concretamente attribuite al soggetto in questione nello svolgimento delle funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Operativa. Nel caso di specie, il contratto Federgasacqua per il personale di livello 7°, livello in cui risulta attualmente collocato il soggetto in questione, individua i profili professionali di esperti commerciali e tecnici, che non appaiono riconducibili a un incarico dirigenziale, il livello di "quadro" è previsto dopo l'8° livello funzionale, elemento che pare confermare come il 7° livello professionale non possa essere considerato dirigenziale.
Peraltro, il diretto interessato ha dichiarato di svolgere attività strettamente lavorative, come ad esempio il controllo delle risorse idriche, il trattamento delle acque destinate al consumo, la manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti idriche; attività che si svolgono a fianco degli altri operai, sovrintendendo e coordinando alla stregua di un qualsiasi caposquadra.
Sulla base delle funzioni concretamente e specificatamente attribuite, Anac ritiene insussistente l'ipotesi di incompatibilità fra la carica di assessore/componente del consiglio del comune e l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Operativa presso la società partecipata dal comune stesso.