L'ordinanza di sgombero di un'area comunale è un atto di gestione del dirigente
Illegittimo per incompetenza il provvedimento adottato dal sindaco
É illegittima, per incompetenza, l'ordinanza di sgombero di un'area comunale adottata dal sindaco e non dal dirigente, trattandosi di un atto gestionale. Diversamente opinando si violerebbe il principio cardine della separazione tra l'attività di gestione e l'attività politica affermato non solo dall'articolo 107 del testo unico degli enti locali- Tuel (« Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo»), ma altresì, in termini generali, dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) secondo cui i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati. Lo ha stabilito il Tar Sicilia- Palermo, con la sentenza n. 2134/2021, che ha accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza con cui un sindaco aveva intimato lo sgombero di un'area di proprietà comunale abusivamente occupata da un confinante.
Atti di gestione dei dirigenti comunali
L'articolo 107 del Tuel attribuisce ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente: dalla presidenza delle commissioni di gara e di concorso alla responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; dalla stipulazione dei contratti agli atti di gestione finanziaria; dai provvedimenti di autorizzazione, concessione ai provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
La sentenza del Tar
L'amministrazione comunale aveva sostenuto che l'ordinanza sarebbe incensurabile perché adottata ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 54 del Tuel, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze volte a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, tra i quali «l'illecita occupazione di spazi pubblici». Tesi che non ha colto nel segno.
I giudici amministrativi hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
O negli enti locali vige il generale principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che «tutta l'attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici» ( Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana 17 giugno 2016, n. 173 ). Sicché lo sgombero volto alla riacquisizione all'uso originario di beni comunali non è un atto di indirizzo né di controllo politico - amministrativo, trattandosi invece di un atto di gestione (Tar Lombardia, Milano, sentenza 24 giugno 2020, n. 1184);
O i presupposti delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti sono costituiti: (i) dalla impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente; (ii) dalla impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico; (iii) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge (Tar Campania, Napoli: sentenza 9 novembre 2016 n. 5162 e sentenza 17 febbraio 2016 n. 860; Tar Puglia, Lecce, sentenza 12 gennaio 2016 n. 69; Consiglio di Stato, sentenza 26 luglio 2016 n. 3369). Il che implica che « ai sindaci non è concessa una discrezionalità indeterminata nell'ambito delle scelte amministrative aventi conseguenze sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate» (Tar Campania, Napoli, sentenza 4 novembre 2019, n. 5199 che ha annullato l'ordinanza con la quale il sindaco del Comune di Mondragone aveva ingiunto ai proprietari di un immobile abbandonato il rifacimento delle facciate al fine di preservare la sicurezza ed il decoro urbano).