Utilizzo a ostacoli per i bonus sul rientro dal disavanzo da spese Covid
Maggiore flessibilità per i bilanci degli enti locali in disavanzo di amministrazione se dimostrano il miglioramento del proprio piano di rientro, ma attenzione alle condizioni richieste. La novità, inserita fra le misure post Covid-19, consente di non applicare al bilancio degli esercizi successivi, a partire dal 2020, il maggior ripiano del disavanzo di amministrazione, attuato nel corso di un esercizio (a partire dal rendiconto 2019) per un importo superiore a quello applicato al bilancio.
La deroga opera tuttavia solo a condizione che il maggior recupero derivi dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro relativamente a maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano stesso (articolo 111, comma 4 –bis, del Dl 18/2020). Pur non essendo specificato, la nuova disposizione sembrerebbe riferirsi a tutti i possibili piani di rientro "aperti", indipendentemente dalla tipologia di disavanzo di amministrazione. Oltre al disavanzo ordinario, ripianabile secondo le modalità definite dall'articolo 188 del Tuel, il piano di rientro può riguardare il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, da stralcio delle mini-cartelle e quello derivante dal riequilibrio economico-finanziario. A partire dall'esercizio 2021, manifesterà poi i suoi effetti l'eventuale disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, da ripianare in non più di quindici annualità a quote costanti. Le modalità di recupero prevedono l'utilizzo delle economie di spesa e di tutte le entrate (ad eccezione di quelle provenienti da mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione), comprese quelle da alienazioni patrimoniali e le altre voci in conto capitale.
Ai Comuni colpiti dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sull'uso del fondo anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità, prevista dall'articolo 2, comma 6 del Dl 78/2015 e dall'articolo 1, comma 814, della legge 205/2017, è inoltre concesso di contabilizzare il rientro dell'eventuale disavanzo con regole speciali. L'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'accantonamento al Fal effettuato in sede di rendiconto 2019, potrà essere ripianato ogni anno, dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio.
Con la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, articolo 1, comma 876) è stato poi stabilito che il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato per il mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, possa essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre negli stessi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche con la sottoscrizione di un'intesa ad hoc con l'ente beneficiario.
L'applicazione della nuova disposizione non è tuttavia scevra da dubbi di carattere operativo in considerazione delle condizioni poste dal legislatore che stabiliscono l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro relativamente a maggiori accertamenti o minori impegni programmati in bilancio per gli esercizi successivi, in attuazione del piano stesso. Al fine di rendere efficace questa disposizione sarebbe dunque necessario un intervento normativo di chiarificazione delle condizioni da rispettare.