Fisco e contabilità

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi in riscossione diretta ordinaria

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di Giovanni Puleri (*) - Rubrica a cura di Anutel

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del Dlgs n. 446/1997, possono attivare i procedimenti di stralcio e definizione agevolata previsti dai commi 227, 229 bis e 231 dell'art. 1, della legge n. 197/2022.

Sono definibili tutte le partite debitorie rappresentate in un titolo esecutivo.

Fino 31 dicembre 2019 la distinzione tra atto definitivo (avviso di accertamento) ed esecutivo (ingiunzione / cartella di pagamento) era netta e documentale.

Dal 01 gennaio 2020 l'avviso di accertamento esecutivo, ex comma 792, della legge n. 160/2019, decorsi 60 giorni dalla notifica si trasforma, divenendo definitivo e al contempo esecutivo con forza precettiva; decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata: lo stesso ente se in riscossione diretta ovvero al concessionario pubblico / privato in caso di affidamento.

È evidente la natura ordinatoria del suddetto termine: esso è palesemente insufficiente per acquisire i dati di notifica (le compiute giacenze in AR arrivano dopo mesi dalla spedizione) nonché i dati di versamento e rendicontazione.

Il caso che si vuole prospettare è quello di enti che hanno in magazzino avvisi di accertamento esecutivi notificati ante 30 giugno 2022 il cui carico non è ancora stato affidato ad un concessionario. Tali carichi possono essere oggetto di definizione agevolata?

La questione riguarda gli enti che in applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n 446/1997, hanno regolamentato in modo disgiunto, ai sensi del comma 5, lettere a) e b), la riscossione diretta dell'entrata fino alla fase della definitività / esecutività dell'avviso di accertamento affidando al concessionario pubblico / privato la successiva fase della riscossione coattiva.

L'articolo 17-bis del Dl n. 34/2023 fa riferimento a enti territoriali che riscuotono direttamente, senza distinzione tra la riscossione ordinaria e coattiva. Fino alla consegna del ruolo l'atto esecutivo, seppure precettivo, è nella disponibilità dell'ente e, quindi, nell'alveo della riscossione ordinaria. Su tali argomentazioni, si ritiene possa darsi risposta affermativa al quesito precedente.

Il modello organizzativo proposto da ADER e al quale i comuni ragionevolmente tenderanno, seppure si tratti di atti esecutivi già notificati e a conoscenza del contribuente, è quello di automatizzare il più possibile i processi proponendo un prospetto debitorio di atti definibili, acquisendo la domanda di definizione agevolata, elaborando i piani di ammortamento e rilasciando la modulistica compilata per il pagamento.

Le criticità organizzative che i comuni dovranno affrontare sono evidenti e rilevanti, superabili solo impegnando congrue risorse umane, strumentali e finanziarie. La definizione agevolata costa e anche tanto e per tale motivo occorrono previsioni regolamentari tali da rendere efficiente ed efficace l'intero procedimento, evitando sterili operazioni di facciata.

Con delibera consiliare ex art. 52, del Dlgs n 446/1997, deve essere approvato un regolamento per disciplinare l'intero procedimento. In proposito si segnala la parola "anche" utilizzata dal legislatore al comma 2 del citato art. 17-bis. Essa è lo strumento per definire ulteriori prescrizioni regolamentari, oltre quelle dettate dal legislatore, che indirizzino il procedimento sulla selezione iniziale di contribuenti in grado di chiudere la definizione agevolata. In tal senso, adeguati livelli di acconto iniziale o polizze assicurative a garanzia dei versamenti rateali per certi livelli di debito, possono rivelarsi strategici alla buona riuscita del procedimento.

Altro fattore essenziale è la definizione del numero delle rate. La normativa ADER tolti gli acconti del 10% propone un massimo di 16 rate in 4 anni. Il modello è inapplicabile per la natura, tipologia ed esiguità delle poste comunali.

Il contesto socioeconomico, l'entità dell'evasione dell'entrata comunale e la rilevanza dei residui attivi dell'ente, sono fattori di analisi essenziali per calibrare la portata delle norme regolamentari sul presupposto che, se siamo arrivati alla quarta rottamazione è perché nelle precedenti tre qualcosa non ha funzionato: il pagamento del dovuto.

(*) Docente e componente Comitato Regionale Anutel Sicilia

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