La deroga Pnrr sulla programmazione delle opere pubbliche non «può» riguardare il Dup
La misura disposta dall'articolo 6-bis del Dl 152/2021 è da riferirsi al programma triennale dei lavori pubblici
Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al Pnrr o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, l'articolo 6-bis del Dl 152/2021 permette agli enti di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi per il Pnrr, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici disciplinante il programma delle opere (si veda anche NT+ Enti locali & edilzia del 17 gennaio).
La formulazione della disposizione normativa ha fatto sorgere, negli addetti ai lavori degli enti locali, il dubbio se la deroga prevista dall'articolo 6-bis sia da riferirsi al programma triennale dei lavori pubblici o anche agli altri strumenti di programmazione quali, in particolare, il Documento Unico di Programmazione. Questo perché l'articolo 21 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) al comma 1 prevede: «le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti».
Il dubbio potrebbe risultare fondato in considerazione appunto del fatto che il comma 1 dell'articolo 21 del Dlgs 50/2016 fa riferimento a: «...rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti», però questo significherebbe escludere da ogni forma di programmazione la decisione di realizzare importanti opere pubbliche.
Se la programmazione, così come definita dal principio contabile, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento, ne consegue che la decisione di realizzare un'opera pubblica, affinché la stessa risulti funzionale al perseguimento di un concreto interesse pubblico, dovrebbe emergere dalle analisi e dalle valutazione che, in base al principio contabile, devono trovare collocazione nella sezione strategica del Dup atte a evidenziare i bisogni, le necessità della comunità amministrata e gli obiettivi strategici dell'amministrazione.
Inoltre, il principio contabile 4/1 applicato alla programmazione di bilancio prevede, con riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche, uno specifico approfondimento del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS e ciò anche al fine di verificare che i flussi finanziari necessari alla gestione corrente dell'opera, un volta realizzata, non comportino un'alterazione degli equilibri di bilancio.
Ne consegue che la decisione di realizzare un'opera pubblica affinché la stessa corrisponda ai reali bisogni della comunità, risulti funzionale al perseguimento di un concreto interesse pubblico e la sua gestione ordinaria non comporti un'alterazione degli equilibri di bilancio futuri, deve essere la conseguenza delle analisi contenute nella sezione strategica del Dup, dove la realizzazione della stessa deve trovare collocazione.
È quindi da ritenersi che la deroga disposta dall'articolo 6-bis del Dl 152/2021 sia da riferirsi al programma triennale dei lavori pubblici e non anche al Documento Unico di Programmazione all'interno del quale l'opera deve trovare collocazione, per lo meno nella sezione strategica.
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di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel