Personale

La flessibilità oraria fa perdere l'indennità al personale in turnazione

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di Vincenzo Giannotti

La flessibilità oraria, in entrata e in uscita, non è consentita al personale in turnazione, pena la perdita dell'indennità contrattuale, mentre una differenza oraria sovrapponibile è ammessa esclusivamente per il tempo necessario al cambio di turno. Al contrario, in caso di impedimento (malattia, ferie, permessi), l'attribuzione della indennità è dovuta al personale che nella giornata abbia correttamente effettuato la propria turnazione (antimeridiana o pomeridiana). Viene confermato, infine, il solo pagamento della maggiorazione, prevista per la turnazione, in presenza del servizio reso nella giornata festiva infrasettimanale. Sono questi gli indirizzi confermati dall'Aran, nel parere n. 2222/2019.

La flessibilità oraria
Il contratto del 21 maggio 2018 ha previsto, in modo non dissimile dai contratti precedenti, che è oggetto di contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Flessibilità oraria che, tuttavia, non si concilia con le regole contrattuali della turnazione, pena la sovrapposizione delle attività in turno. Infatti, se il primo lavoratore, utilizzando la flessibilità oraria in ingresso, inizia la prestazione, ad esempio, alle 8,15, anziché alle 7,30 come stabilito per il suo turno, il servizio non è comunque reso per 45 minuti, in conflitto con le finalità del turno che è quella di garantire la continuità del servizio per almeno 10 ore continuative. Analogo effetto interruttivo si determinerebbe nel caso in cui il lavoratore preso in considerazione, sempre in virtù della flessibilità oraria, anticipasse l'uscita alle 12,30 (rispetto alla prevista cessazione della prestazione alle ore 13,30), a nulla rilevando che il medesimo lavoratore recuperi, secondo le regole generali, il tempo fruito in flessibilità, in quanto questo si collocherebbe sempre e necessariamente al di fuori delle fasce della turnazione.
L'Aran ha precisato che l'unica flessibilità possibile è quella stabilita dall'articolo 23, comma 3, letterab) secondo cui «l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne».

Turnazione e assenze
Nel caso in cui una volta stabilita la rotazione tra due dipendenti, tra orario antimeridiano e pomeridiano, uno dei due si dovesse assentarsi per qualsiasi motivo (malattia, ferie, permesso o altro), questa situazione non modifica la condizione di turnista dell'altro lavoratore, il quale usufruirà dell'indennità per la turnazione effettuata anche in assenza di un servizio continuativo per un minimo di 10 ore previsto dal contratto (articolo 23 del contratto 21 maggio 2018).

Turnazione e festivo infrasettimanale
I tecnici dell'Aran confermano che, anche con il nuovo contratto stipulato, nulla è modificato in merito al servizio prestato dal personale turnista nella festività infrasettimanale. Così se il turno è articolato su cinque o sei giorni settimanali, esso ricomprende anche le eventuali festività ricadenti in detto periodo che dovranno essere considerate lavorative con diritto alla sola maggiorazione prevista nell'indennità di turno.

Il parere dell'Aran

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