Fisco e contabilità

La funzione di rettifica del rendiconto del responsabile finanziario contrasta con la «fede» pubblica del bilancio

La norma introdotta nella conversione del Dl n. 77 prevede che possano essere rettificati gli allegati a) e a/2)

di Daniela Ghiandoni e Tiziano Tessaro

É affermazione condivisa e diffusa che il bilancio abbia assunto le connotazioni di un bene pubblico, «funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (Corte Costituzionale, sentenza n. 184/2016); come tale, esso è posto al crocevia del rapporto fra le complessive politiche di bilancio, la responsabilità per l'esercizio del mandato elettorale in relazione all'impiego delle risorse pubbliche e l'accessibilità alle informazioni rilevanti da parte delle collettività amministrate. In quest'ottica è istituita una stretta connessione fra l'espletamento del mandato elettivo e le modalità di rendicontazione dell'attività espletata dalle amministrazioni pubbliche, che la Corte definisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo» (Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, punto 5.3 del Diritto), tale per cui risulta pienamente valorizzata «la funzione del bilancio preventivo e del rendiconto nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale» (Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2017, punto 3 del Diritto).

É altresì opinione condivisa quella che il bilancio debba essere inteso non come documento, né come un atto conchiuso ai fatti rappresentati o previsti in un dato momento storico, ma come "processo", ossia un istituto giuridico che non si sviluppa linearmente sulla base di un inizio e una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e previsione, tra fatti e programmazione, man mano che essi si svolgono, per garantire, appunto, l'«inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari» (Corte costituzionale n. 274/2017 e n. 105/2019), in un ciclo (Sezioni riunite in speciale composizione, n. 23/2019/EL) caratterizzato da una continua verifica della situazione e delle disponibilità di bilancio. Lo stesso «equilibrio di bilancio» previsto costituzionalmente e riferito anche al diritto europeo può ragionevolmente riferirsi ad elementi di duttilità che lo rendono dinamico e strutturale rispetto all'andamento del ciclo economico e delle crisi, economiche e/o sanitarie.

A questa idea complessivamente intesa si lega l'articolazione del principio di equilibrio nei corollari della continuità, chiarezza, sincerità, trasparenza delle scritture contabili, che rinsaldano la responsabilità democratica degli organi politici e il senso proprio della decisione di bilancio come paradigma supremo della legittimazione democratica delle autorità di governo nell'impiego delle risorse pubbliche, espresso attraverso dei saldi rilevanti per le finalità anzidette, nazionali e eurounitarie.

Alla luce di tale ragionamento, diviene di difficile comprensione , per non dire di scarsa compatibilità con i principi enunciati, la norma approvata in sede di conversione del Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) che, nel chiaro intento di semplificare la procedura di adeguamento delle voci dettagliate nel risultato di amministrazione, superando i contenuti della FAQ n. 47 di Arconet, prevede quanto segue : «Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Art. 15-bis. (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020)

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, é effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Dal tenore della norma emerge che il responsabile del servizio finanziario, con propria determinazione e sentito l'organo di revisione, possa rettificare gli allegati a) e a/2) per poi procedere con il reinvio a Bdap del rendiconto aggiornato (questo adempimento va effettuato nel caso in cui non vari il totale dell'avanzo di amministrazione).

La modifica normativa desta non marginali perplessità. L'avvenuta sottrazione delle quantificazione finanziaria di alcune risultanze rilevanti per i conti europei, funzionale alla conoscibilità degli obiettivi finanziari delle leggi di spesa e dei relativi rapporti con le politiche di bilancio, al controllo dell'organo consiliare e dell'organo di revisione (il quale va soltanto "sentito") va indiscutibilmente. nella direzione opposta a quella individuata dalla Corte costituzionale dell'illustrato rafforzamento dell'accountability democratica.

In altri termini, l'affidamento al responsabile del servizio finanziario di dette attribuzioni, senza alcuna possibilità di verifica da parte dell'assemblea, espressione della democrazia rappresentativa, reca con sé un potenziale vulnus al principio consacrato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui la allocazione delle risorse in bilancio,, e dei saldi connessi, sanciscono «a fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, punto 3 del Diritto).

La norma, inoltre, conferma che, sin dall'origine, si rendeva necessario allineare i termini di presentazione della certificazione con quelli del rendiconto, consentendo agli operatori degli enti e ai collegi di revisione di poter valutare la coerenza dei due documenti, senza dover ricorrere a soluzioni in extremis. La stessa non tiene conto, inoltre, che è la stessa composizione del risultato di amministrazione a poter incidere sugli equilibri di bilancio, soprattutto nella differenziazione tra quota "A" (rappresentato dalla certezza dei crediti, dei debiti e della liquidità dell'ente) e quota "E" del rendiconto (in cui vengono espressi gli eventuali rischi e oneri futuri)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©