Appalti

La norma regionale non può affidare alla Regione le funzioni provinciali su rifiuti e bonifiche

di Federico Gavioli

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129, depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale della Toscana nella parte in cui attribuisce alla Regione le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle violazioni e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate.

Il caso
Il giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Tar Toscana in relazione ad alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Toscana 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione ...), con le quali la Regione ha dato attuazione al riordino delle competenze delle Province previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Quest'ultima legge, nel procedere a un complessivo riassetto della geografia istituzionale, prevedeva il depotenziamento delle Province in enti di area vasta con conseguente ridefinizione delle loro attribuzioni e disponeva che le Province mantenessero un nucleo ridotto di funzioni, definite fondamentali mentre allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, avrebbero ereditato funzioni ex provinciali diverse.
La Regione Toscana aveva fra l'altro allocato a sé tutte le funzioni già spettanti alle Province in materia di gestione dei rifiuti.
Ad avviso della Provincia ricorrente le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia, tra l'altro, di controllo e verifica degli interventi di bonifica.
Per un verso, infatti, le norme impugnate invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuendo alla Regione funzioni amministrative attinenti alla gestione dei rifiuti che il legislatore statale, con il Codice dell'ambiente, aveva già assegnato alle Province; di qui la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Per la Provincia, inoltre, sussisterebbe, poi, violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), poiché gli interventi legislativi avevano a oggetto «funzioni fondamentali delle Province», la cui modifica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: l'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 56/2014, aveva infatti mantenuto in capo alle Province le funzioni «in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza», definendole come "fondamentali" ed escludendole dagli interventi di riordino demandati allo Stato e alle Regioni.

L'analisi della Corte
Secondo la costante giurisprudenza della Consulta, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che il disposto costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Corrisponde al vero, osserva la Consulta, che la materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», per la molteplicità dei settori di intervento, interferisce anche con altri interessi e competenze; e tuttavia, la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità rispetto alle eventuali attribuzioni regionali.
Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino».
Nello specifico settore della gestione del ciclo dei rifiuti, il codice dell'ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera s) contiene numerose disposizioni di natura organizzativa, prevedendo le competenze di vari organi. Accanto alle funzioni amministrative statali, essenzialmente di indirizzo, e a quelle dei Comuni e delle autorità d'ambito, di carattere prevalentemente gestionale, esso attribuisce ampie competenze di pianificazione e amministrazione alle Regioni, nonché talune specifiche competenze amministrative alle Province.
Le norme contenute nel codice dell'ambiente, infatti, per espressa previsione dell'articolo 3-bis «possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica»; e la mancanza di questa dichiarazione espressa nella legge regionale n. 56 del 2014 non può essere colmata né dagli interventi legislativi regionali, né dalle intese intervenute nella Conferenza unificata.
Le disposizioni impugnate, nella parte in cui allocano presso la Regione Toscana funzioni amministrative già attribuite alle Province dalle richiamate previsioni del Dlgs n. 152 del 2006, si pongono dunque in contrasto con la regola di competenza stabilita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), del Costituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019

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