La scala antincendio fa parte dell'edificio e deve rispettare le distanze legali
La Cassazione esclude che l'opera possa considerarsi un volume tecnico
La scala esterna di emergenza, così come un qualsiasi vano scala, è parte integrante dell'edificio per il quale è realizzata, rientra nella nozione civilistica di costruzione e come tale deve rispettare le disposizioni sulle distanze minime contenute nel Codice civile e nei regolamenti locali. Ai fini del rispetto delle distanze legali, non può essere considerata come vano tecnico, quindi va computata nella volumetria del fabbricato. È quanto afferma una recente sentenza della Cassazione (n.39034/2021) che conferma le conclusioni cui erano giunti i giudici di secondo grado, ma che ribalta quanto aveva deciso il Tribunale che aveva assimilato ad un vano tecnico una scala di emergenza metallica di un hotel di Camaiore, escludendola così dall'ambito di applicazione delle norme sulle distanze legali.
La scala di emergenza esterna non può essere sottratta agli obblighi previsti dall'articolo 873 del Codice civile, secondo cui le costruzioni, quando non sono in aderenza o in appoggio, vanno poste l'una alla distanza non inferiore a tre metri dall'altra. Le norme edilizie locali, come prevede il Codice civile, possono prevedere distanze maggiori ai tre metri, ma anche nel caso in cui dovessero escludere alcuni interventi edilizi dal concetto di costruzione, da ciò non può derivare una limitazione dell'ambito applicativo delle disposizioni del Codice civile sulle distanze legali. La scala di emergenza esterna è soggetta alle disposizioni sulle distanze legali in quanto rientra nella «nozione unica di costruzione». Riprendendo un principio già espresso dalla Corte di Cassazione, la pronuncia ricorda che per costruzione di intende «qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata». Dunque, il significato codicistico di costruzione non può essere modificato da un regolamento comunale che può solo stabilire distanze tra edifici maggiori dei tre metri fissati dal Codice civile.
Secondo la Cassazione, la scala esterna non può neanche rientrare nella definizione di volume tecnico, che, in quanto tale, può non essere computato nella volumetria dell'edificio a cui è annesso. Possono essere considerate come volume tecnico, infatti, solo le opere edilizie che non hanno alcuna autonomia funzionale, destinate a contenere impianti a servizio della costruzione principale (come quelli idrici, termici o connessi all'ascensore). Dunque, ai fini delle distanze legali, la scala esterna antincendio va trattata come un qualsiasi vano scala, in quanto stabilmente infissa al suolo e collegata all'immobile per il quale è costruita. Come i vani scala, le scale di emergenza esterne sono parte integrante dell'edificio cui sono annesse e non possono essere considerate vani tecnici poiché non sono destinate ad ospitare impianti a servizio del fabbricato di cui fanno parte.
«Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio – concludono i giudici -, essa è necessariamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, che, pur non realizzando un volume abitativo coperto, comunque rientra nel corpo di fabbrica dell'edificio, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede».