Amministratori

Le dimissioni del consigliere comunale inviate con la Pec non sono valide

Vanno presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente

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di Pietro Alessio Palumbo

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Con parere del 12 agosto, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha chiarito che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata e neppure spedite con posta elettronica certificata. E in tali circostanze l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni stesse e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.

Un Comune aveva chiesto l'opinione del citato Dipartimento in merito alla conformità al dettato della normativa sugli enti locali delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prive di sottoscrizione autografa ovvero digitale, e trasmesse da un consigliere al protocollo generale dell'ente coinvolto a mezzo di posta elettronica certificata nominativa e specificamente intestata al medesimo soggetto dimissionario.

Secondo il Dipartimento del ministero, il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali. E ciò evidentemente al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle rilevanti potenziali conseguenze delle stesse. In particolare dal tenore stringente della normativa appare chiaro come la rassegnazione delle dimissioni - atto non revocabile, non recettizio, ed immediatamente efficace - si configuri come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà del consigliere dimissionario, ma sono disposti direttamente dall'ordinamento.

Il Codice dell'amministrazione digitale precisa che la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. Tuttavia secondo il Ministero tale modalità di trasmissione documentale non è idonea a soddisfare quanto richiesto dalla disciplina del testo unico degli enti locali con riferimento alle dimissioni dalla carica di consigliere, laddove dispone che le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di una persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Ad avviso del Dipartimento del ministero dell'Interno la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite Pec non equivale a una presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata: mancano in tal caso l'autenticazione della firma sia dell'atto di dimissioni sia dell'atto di delega.

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