Fisco e contabilità

Le verifiche dell'organo di controllo sull'anticipazione di liquidità del Dl Rilancio

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Torniamo con questo contributo ad affrontare di nuovo il tema dell'anticipazione di liquidità di cui agli articoli 115 e 116 del Decreto Rilancio. Un primo commento è stato fornito nelle scorse settimane, sempre su questa rubrica, dal Ennio Braccioni, nella seconda parte dell'articolo del 22 maggio.

L'occasione questa volta è fornita dalla pubblicazione il 1° giugno sul sito del Mef e della Cdp della bozza di convenzione che gli enti richiedenti l'anticipazione devono sottoscrivere.

L'obiettivo della norma approvata è descritto nella relazione illustrativa al decreto e riportato nel comunicato stampa congiunto del 1° giugno: «supportare le aziende che intrattengono rapporti con la Pa che beneficeranno dell'accelerazione del pagamento dei propri crediti. La misura prevede l'erogazione di un importo di circa 12 miliardi di euro di cui 8 riservati al comparto enti locali, e si affianca alle altre iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori nell'attuale contesto di crisi sanitaria».

Al fine di inquadrare con correttezza il perimetro di azione dell'organo di revisione è opportuno coordinare l'articolo 116 del Dl 34/2020 con l'articolo 239 del comma 1, lettere b) e c) del Tuel e con la bozza di convenzione e relativi allegati.

Innanzitutto, delimitiamo il percorso che gli enti dovranno intraprendere al fine di assicurarsi le risorse necessarie. Occorre individuare lo stock di debiti, certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Contestualmente con atto di giunta si procederà ad autorizzare il legale rappresentante dell'ente a presentare la richiesta di anticipazione mediante la sottoscrizione dell'apposita domanda che dovrà pervenire a Cdp dopo il 15 giugno e non oltre il 7 luglio.

La natura finanziaria di tale anticipazione, richiamata anche dal comma 2 dell'articolo 116 del Dl 34/2020, esclude la necessità da parte dell'organo di revisione di esprimere il proprio parere così come previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 4) del Tuel sulle «proposte di ricorso all'indebitamento». Del resto «non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite stabilito dalla norma statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio» Principio di vigilanza e controllo, Cncdec 02/2019 punto 7.1.1)». Lo stesso comma 2 dell'articolo 116 prevede espressamente che l'anticipazione non costituisce debito.

Fatta questa breve premessa la norma introduce un ulteriore verifica di tipo contabile, propedeutica alla richiesta di anticipazione. Sulla domanda presentata del rappresentante legale, il referente dell'ente dovrà rilasciare un'apposita «attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento». Questa attestazione dovrà essere «verificata dall'organo di regolarità amministrativa e contabile».

Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento urgente per sgombrare il campo da eventuali dubbi che dovessero sorgere ai fini della corretta individuazione dell'organo deputato a effettuare la verifica. Infatti, i soggetti preposti ad effettuare la regolarità amministrativa e contabile sono individuati nell'articolo 147- bis del Tuel. Il primo comma, in particolare, disciplina il controllo preventivo sulla formazione dell'atto e prescrive che debba essere esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Una lettura della norma in tal senso escluderebbe quindi l'organo di revisione da qualsiasi intervento preventivo sul tema. Tuttavia, pur sottolineando la scarsa chiarezza del Legislatore, con il termine "organo" si ritiene che si voglia individuare l'organo di revisione che dovrebbe attivarsi nelle prossime settimane, con una convocazione di una apposita riunione, poiché la domanda di richiesta dell'anticipazione (allegato 1) prevede di indicare la data di tale verifica.

La partecipazione nel processo dell'organo di revisione si rende anche necessaria quando all'interno dello stock siano presenti debiti fuori bilancio. Ricordiamo che in questo caso il pagamento è possibile ma «non consentendo le anticipazioni di liquidità risorse aggiuntive» è subordinato al loro riconoscimento formale e pertanto occorre trovare apposita copertura finanziaria richiedendo all'organo di revisione il prescritto parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6.

L'operato dell'organo di revisione non esaurisce il proprio compito con queste eventuali verifiche che attengono ad un controllo preventivo e concomitante ma proseguirà nella successiva fase di «vigilanza e controllo» in ossequio a quanto previsto dall'articolo 239, lettera c) del Tuel.

Inoltre, l'organo di revisione, successivamente alla presentazione della richiesta, dovrà accertare la data di concessione delle risorse che possono essere erogate entro il 24 luglio. Data quest'ultima molto importante poiché indica la deadline prevista dal comma 8 dell'articolo 116. Gli enti devono estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione. Il mancato rispetto di questo termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare dovrà esser cura dell'organo di revisione relazionare sia all'organismo di valutazione che al consiglio comunale in caso di mancata tempestività.

Così come dovrà essere sottoposta ad attenta vigilanza un'eventuale distrazione di fondi residuali al termine dell'operazione di pagamento. Il comma 7 dell'articolo 106 prevede che gli enti debbano utilizzare le eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa prima della scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.

Altresì una volta perfezionato il contratto di anticipazione l'organo di revisione sarà chiamato a esprimersi con proprio parere sulla variazione al bilancio di previsione necessaria al fine di adeguare gli stanziamenti coerentemente a quanto indicato al punto 3.20. bis dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, introdotto con il Dm 1° agosto 2019.

Sul punto non si può non sottolineare il paradosso di una richiesta di una verifica di un'attestazione finanziaria di copertura che precede temporalmente la correlata variazione di bilancio.

(*) Consigliere Nazionale Ancrel

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