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Legittimo lo scioglimento del consiglio comunale ridotto alla metà per impossibilità di surroga dei membri

Impossibile raggiungere il quorum legale necessario per la costituzione dell'assemblea in prima convocazione

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di Pietro Verna

È legittimo lo scioglimento del consiglio comunale disposto a seguito della riduzione alla metà, per impossibilità di surroga, dei suoi componenti tale da rendere irraggiungibile il quorum legale necessario ai fini della valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione: in caso contrario si violerebbe il combinato disposto degli articoli 38 e 141 del testo unico degli enti locali. Lo ha stabilito la Sezione I del Tar Campania, sentenza 17 maggio 2021 n. 3228, che ha respinto il ricorso proposto dall'ex sindaco di un Comune contro il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2021 che aveva disposto scioglimento del consiglio comunale, a causa della riduzione della compagine consigliare da dodici a cinque consiglieri (uno di loro era stato dichiarato decaduto a maggio del 2019 e sei avevano rassegnato le dimissioni a febbraio 2021) . Il ricorrente aveva sostenuto che sarebbe stato possibile procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari solo in seconda convocazione del consiglio comunale. Tesi che non ha colto nel segno.

L'articolo 38 del Dlgs 267/2000 dispone che: il regolamento del consiglio comunale « indica il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta del consiglio, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco» (comma 2); «il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni […] Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141» (comma 8). Mentre l'articolo 141 del decreto stabilisce che i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, «per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio» (comma 1).

Il Tar partenopeo ha richiamato l' articolo 64 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale («Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei consiglieri assegnati al comune. Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco») per affermare che l'accoglimento della tesi dell'ex sindaco avrebbe comportato la «sostanziale disapplicazione di una chiara previsione del regolamento, introdotta dall'ente territoriale stesso nell'esercizio della autonomia normativa […], a garanzia del corretto funzionamento dei propri organi, e tra questi, di quello maggiormente rappresentativo del corpo elettorale ». In secondo luogo il Collegio ha confermato la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali per i quali: (i) rientra nella ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione, «la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto [la] valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione » (Tar Puglia - Lecce, ordinanza 17 gennaio 2015 n. 33; anche Tar Calabria, sentenza 9 settembre 2020 n. 1440); (ii) «per procedere alla seconda convocazione (che richiede un quorum strutturale inferiore) si deve necessariamente passare per la prima convocazione [che] deve essere astrattamente possibile» (Tar Veneto, sentenza 4 agosto 2008 n. 1689 che ha dichiarato illegittime le deliberazioni di un consiglio comunale che aveva proceduto in seduta di seconda convocazione alla surroga di consiglieri dimissionari alla presenza di soli quattro consiglieri a fronte dei dodici assegnati per legge).

L' orientamento del Tar Campania non è condiviso dal Consiglio di Stato secondo cui:
• è consentito procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l'assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell'articolo 38, comma 2, Dlgs n. 267 del 2000 (Sezione III, sentenza 27 marzo 2021 n. 2273).
• la seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum necessario per la validità delle deliberazioni, per evitare la paralisi dell'organo collegiale, sicché «sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere il motivo» (Sezione V, sentenza 17 febbraio 2006 n. 640 ).

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