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Mano libera ai piccoli Comuni sul tetto del lavoro flessibile anche se la spesa del 2009 supera (di poco) lo zero

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di Gianluca Bertagna

I Comuni di piccole dimensioni possono autodeterminare il limite dalla spesa di lavoro flessibile dell'anno 2009 se in quell’esercizio l'importo era pari a zero ma anche se era di modesto valore. È questo il principio di diritto statuito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/2018.

La regola
Dall'anno 2011 il legislatore, con l'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse finalità. Per gli enti locali in regola con le norme sul contenimento della spesa di personale secondo i commi 557 e 562 della legge 196/2006 si può arrivare fino al 100% della soglia. La disposizione prevede inoltre che, in caso di assenza di spesa nell'anno 2009, si possa fare riferimento al triennio 2007/2009.

Il precedente
Ogni qualvolta, però, il legislatore individua dei tagli lineari come quello in esame è inevitabile che possano sorgere criticità nel rispetto delle regole soprattutto per gli enti di piccole dimensioni che magari proprio nell'anno preso a riferimento sono stati più virtuosi e hanno persino abbassato le proprie spese.
Da tempo, quindi, gli operatori, si sono rivolti alle sezioni regionali della Corte dei conti nella speranza di avere un'apertura che permettesse almeno di garantire i servizi minimi essenziali. La questione, dapprima, era giunta alla Sezione Autonomie che si era già espressa sull'assenza totale di spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. In questo caso, nella deliberazione n. 1/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 gennaio 2017), era stato indicato che se un ente di piccole dimensioni non aveva sostenuto spese per lavoro flessibile nell'anno 2009 avrebbe potuto determinarsi un nuovo limite individuato nel costo strettamente necessario per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l'ente.

La delibera
Il principio, ben gradito, lasciava però una lacuna «surreale»: se un ente avesse avuto una spesa del 2009 pari a zero, avrebbe potuto quantificarsi un nuovo limite, mentre se un ente avesse avuto una spesa bassa, il valore sarebbe rimasto intoccabile. Ecco, quindi, il bisogno di chiarimento che ha avuto una sua conclusione nella deliberazione n. 15/2018. Anche l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può individuarlo in un «nuovo» valore. Per far questo, però, dovrà inserirlo in un provvedimento motivato, dovrà rispettare il dettato dell'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 e dovrà individuare e ben precisare le esigenze finalizzate a gestire un servizio essenziale per l'ente.

La delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 15/2018

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