Fisco e contabilità

Monetizzazione ferie, fondo rischi e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Monetizzazione delle ferie

Al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la “monetizzazione” delle stesse con l’unica eccezione della circostanza in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità (con onere della prova in capo al datore di lavoro: ne deriva, pertanto, una forma di responsabilizzazione del dirigente/datore di lavoro che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di usufruire delle ferie – ad esempio predisponendo un idoneo piano ferie). La Corte di Giustizia, ha dichiarato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 129/2024

Fondo contenzioso

Il caso di fondo rischi a zero è da considerarsi come criticità eventuale in quanto il caso di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatto oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorato dall’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Il Dlgs 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2.10, ha stabilito che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita, tra l’altro, dagli “accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”; inoltre, al punto 5.2. lettera h) il Principio contabile ha previsto che nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In questa circostanza l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 44/2024

Gestione economale

La gestione economale è una gestione per cassa, per cui all’inizio di ogni esercizio finanziario viene corrisposta un’anticipazione all’economo che deve essere rendicontata, prima della richiesta di una eventuale successiva anticipazione. Quanto, poi, ancora giacente in cassa e non speso a fine esercizio finanziario deve essere restituito dall’economo, in quanto non è consentita la formazione di residui, né è ammessa la possibilità di disporre pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi, (articolo 153, comma 7 del Tuel). La violazione del principio di annualità, che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97, secondo comma, della Costituzione) e al fine di garantire l’ordinata e trasparente sequenza delle gestioni nonché l’irretrattabilità delle relative contabilità alla chiusura degli esercizi, se nella fattispecie non ha prodotto alcun concreto detrimento per l’ente in questione, si risolve peraltro, di per sé, in un impedimento a una pronuncia di regolarità formale del conto.
Sezione giurisdizionale regionale del Piemonte - Sentenza n. 70/2024

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