Monitoraggio degli indicatori comuni Pnrr, valorizzazione a ogni «avanzamento significativo»
Il dato inserito nella casella «valore programmato» non è vincolante
Il meccanismo comunitario che eroga i fondi del Recovery Plan, ha indicato sei "pilastri" per gli interventi nazionali, si tratta dei marco-obiettivi a cui devono mirare gli investimenti realizzati con le risorse messe a disposizione dall'Unione, e riguardano «transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale e politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani». Anche questi sei filoni sono soggetti a verifica, dopo essere stati tradotti dal Regolamento delegato Ue 2021/2106 in 14 declinazioni operative, i cosiddetti «indicatori comuni». Con la circolare n. 34/2022, la Ragioneria generale dello Stato fissa le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 18 ottobre).
Questi indicatori dovranno essere valorizzati a livello di singolo progetto Cup. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dei relativi dati, ferma restando la responsabilità e validazione della bontà delle informazioni in capo all'Amministrazione centrale titolare della misura.
Le Amministrazioni centrali titolari degli interventi dovranno concludere le operazioni di caricamento dei dati in Regis rispettando le scadenze del 20 gennaio, con riferimento al secondo semestre dell'anno precedente e 20 luglio, con riferimento primo semestre dell'anno in corso, con la conseguenza che il calcolo e il caricamento dei dati da parte dei soggetti "attuatori" dovrà cominciare con congruo anticipo.
In questo senso i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare i dati a livello di Cup differenziandoli per indicatori statici (cumulativi) e di flusso (azzerati a ogni semestre).
I dati sono riportati a livello programmatico e consuntivo; nel caso di difficoltà oggettive nella stima del dato programmato, lo stesso potrà essere valorizzato a zero. Il valore inserito nella casella «valore programmato» non è vincolante e non compromette il congruo inserimento del dato realizzato.
La valorizzazione dovrà essere effettuata a ogni «avanzamento significativo», considerando che il progetto debba restare costantemente monitorato nella sua evoluzione. L'eterogeneità delle misure del Piano rimette implicitamente ai soggetti attuatori l'obbligo di rendicontare diligentemente e puntualmente, ferma restando in capo all'amministrazione titolare la responsabilità della misura e del conseguimento degli impegni connessi. In questo senso le linee guida contengono:
•una scheda per ciascun indicatore comune con dettagli sulla definizione, il momento della misurazione, l'unità di misura e tipologia dell'indicatore (stock/flusso), la metodologia di calcolo, eventuali disaggregazioni richieste e le eventuali analogie con gli indicatori comuni europei inseriti nei Regolamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fesr (Regolamento n. 1058/2021) e del Fondo Sociale Plus – FSE Plus (Regolamento n. 1057/2021) del ciclo di programmazione 2021-2027;
•le istruzioni per inserimento dei dati in REGIS, inclusa una descrizione delle applicazioni disponibili per l'inserimento dei dati a livello di singolo progetto Cup e per la valorizzazione dei dati aggregati per misura o sub-misura da parte dell'Amministrazione titolare centrale.Nella compilazione delle schede dovrà essere posta una particolare attenzione al momento nel quale rilevare l'indicatore «momento della misurazione» ed alla metodologia con la quale l'indicatore è calcolato «metodologia di calcolo» ad esempio per l'indicatore riferito ai risparmi sul consumo annuo di energia primaria il momento di misurazione sarà al completamento della produzione e al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, audit energetico o altra specifica tecnica pertinente, mentre la metodologia di calcolo dovrà tenere conto che il valore raggiunto va calcolato sottraendo il consumo di energia prima dell'intervento al nuovo consumo di energia (stimato o reale) dopo l'intervento; il risparmio energetico di un'unità ristrutturata sarà conteggiato una sola volta, al termine dell'intervento.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel