Nei cantieri più grandi obbligo di Soa per accedere a tutti i bonus edilizi
Da gennaio nei lavori sopra i 516mila euro per ottenere le agevolazioni è necessaria l'attestazione o un contratto che avvia l'iter per il suo rilascio
Chi affida lavori di importo superiore a 516mila euro a imprese che non sono in possesso dell'attestazione Soa non può accedere ai bonus casa. E questo vale per il superbonus, ma anche per le altre agevolazioni, come il 50% ordinario per le ristrutturazioni, l'ecobonus, il sismabonus e l'appena prorogato bonus barriere architettoniche al 75 per cento. Nel 2023 uno dei cambiamenti di maggiore impatto nel settore dei bonus casa non arriva dalla manovra, ma era già in programma da qualche mese: per la precisione, dal 21 maggio del 2022, quando è entrata in vigore la legge di conversione del Dl Ucraina (n. 21/2022) che all'articolo 10 bis ha introdotto un collegamento piuttosto stretto tra i lavori agevolati e la Soa, cioè l'attestazione tipica degli appalti pubblici che oggi serve nelle opere di importo superiore ai 150mila euro. A rilasciarla sono società vigilate dall'Anac che verificano una serie di requisiti, legati tra gli altri a capacità economica, attrezzature e dipendenti. Oltre a controllare i versamenti contributivi e previdenziali e le norme in tema di infiltrazioni mafiose. Le imprese improvvisate, di fatto, sono escluse da questo sistema, perché non hanno un curriculum sufficiente ad ottenere la Soa.
E, per proprietà transitiva, da adesso sono escluse anche dai cantieri più grandi che accedono alle agevolazioni. L'entrata in vigore di questa norma non è lineare, come si evince da questo grafico. L'elemento chiave è che dal primo gennaio e fino al 30 giugno le imprese, al momento dell'affidamento dei lavori sopra i 516mila euro, devono dimostrare o di avere la Soa o di avere avviato le procedure per ottenerla. Questa regola si applica anche ai cantieri che erano stati già avviati nel 2022, ma solo se i relativi contratti sono stati firmati dal 21 maggio in poi. Da luglio 2023 servirà l'attestazione vera e propria. Questo labirinto di date è frutto dell'interpretazione di una norma molto intricata, ma questa è la lettura prevalente, sulla quale ad esempio concorda l'Ance. Ad oggi, però, non sono ancora arrivate indicazioni ufficiali. Così anche altri passaggi sono oggetto di discussione. Ad esempio sul calcolo dei 516mila euro. Il riferimento dovrebbe essere l'importo dei lavori così come definito nel singolo affidamento. In altre parole, non si guarda all'importo totale del cantiere, ma a quanto indicato nel singolo contratto di appalto o subappalto.
Diversamente, anche per subappalti da poche migliaia di euro andrebbe chiesta l'attestazione.I dubbi più grandi si addensano su un altro tema. La legge, infatti, fa un rinvio generico al Codice appalti, ma non spiega come vada applicato il sistema delle attestazioni, che prevede classifiche di importo e 52 categorie di opere: chi è specializzato negli edifici civili non lavora sugli impianti. Basta un'attestazione qualsiasi o si applica il sistema in blocco? Per l'Ance la categoria deve «essere coerente con la tipologia dei lavori trainanti affidati. Per quanto riguarda, invece, la classifica di importo in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all'importo». Qualcuno, però, avanza dubbi, sostenendo che può essere sufficiente una qualsiasi attestazione.