Neo-sindaci, entro 90 giorni la relazione di inizio mandato
Nessun obbligo di certificazione del revisore dell'ente e di invio alla sezione di controllo della Corte dei conti
Ci sono novanta giorni di tempo dall'insediamento del sindaco per presentare la relazione di inizio mandato. L'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 stabilisce infatti, l'obbligo di redazione di una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento di comuni e province. Diversamente dalla relazione di fine mandato, quella iniziale non prevede un contenuto standard, né peraltro l'obbligo di certificazione da parte dell' organo di revisione contabile dell'ente e di successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.
Lo scopo della relazione di inizio mandato è quello di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell' unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa degli enti. É dunque indispensabile che il documento contenga i principali elementi di carattere finanziario e patrimoniale dell'ente, informazioni sull' indebitamento e sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Dovranno essere illustrate le dinamiche del risultato di amministrazione negli ultimi anni e la sua composizione, nonché la capacità di copertura dei disavanzi, in particolare di quello da riaccertamento straordinario dei residui. Di particolare interesse gli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e al fondo contenziosi e perdite società partecipate. L'analisi delle quote vincolate e del fondo pluriennale vincolato accende una lampadina sulla capacità di spesa e di realizzazione degli investimenti programmati, anche in funzione dell'indebitamento contratto. La gestione dei residui attivi e passivi, insieme alle dinamiche dei flussi di cassa, fornisce poi il quadro di riferimento sul quale adottare eventuali determinazioni, volte, eventualmente al ricorso a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Al sindaco neoeletto deve essere rappresentata inoltre la situazione finanziaria in corso, la politica fiscale adottata, gli equilibri correnti e in conto capitale. Vanno poi segnalati i rilievi eventualmente effettuati dalla magistratura contabile in merito alla contabilità dell'ente. In quanto rappresentativa dell'intero gruppo amministrazione pubblica, la relazione non può prescindere da fotografie degli organismi, enti e società partecipate attraverso i quali sono erogati i servizi alla collettività. Il bilancio consolidato fornisce rappresentazione del quadro economico-patrimoniale del perimetro di consolidamento dell'ente.
Le informazioni contenute nella relazione compongono peraltro l'ossatura del Dup (documento unico di programmazione) con il quale sono declinate in obiettivi strategici ed operativi le linee di mandato presentate dal sindaco al consiglio comunale. La SeS dovrà infatti tradurre la strategia politico-amministrativa in obiettivi strategici corrispondenti alle missioni del bilancio, mentre la SeO (declinata per programmi) fornirà la descrizione degli obiettivi operativi sui quali sarà poi costruito il piano esecutivo di gestione.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Anche se non previsto, è opportuna la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.