No all'accesso civico generalizzato sulla consulenza tecnica d'ufficio
Secondo l'Anac la Ctu è un mezzo di indagine riconducibile all'ambito degli atti giudiziari
La consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), in quanto mezzo di indagine riconducibile all'ambito degli atti giudiziari, è esclusa dall'accesso civico generalizzato. Questa, in sintesi, la massima contenuta nella delibera di Anac n. 364/2021.
La delibera nasce da una richiesta di parere formulata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di un ente locale che ha sottoposto all'Autorità la questione relativa all'istanza di accesso civico generalizzato in base all'articolo 5, comma 2, del decreto 33/2013 rispetto a due consulenze tecniche d'ufficio predisposte in controversie dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche-Trap.
In particolare, vengono chiesti chiarimenti sulla riconducibilità delle Ctu alla categoria degli atti giudiziari per i quali è prevista l'esclusione dall'accesso civico generalizzato, tenuto conto delle indicazioni fornite da Anac al paragrafo 7.6. della delibera n. 1309/2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co.2, del d.lgs. 33/2013).
Anac ricorda come l'articolo 5 del decreto trasparenza abbia introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e non oggetto di pubblicazione obbligatoria, questa regola di generale accessibilità è temperata all'articolo 5-bis contenente esclusioni e limiti. Con riferimento alla tutela dell'«interesse pubblico relativo alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento», di cui alla lettera f) dell'articolo 5-bis, Anac nelle linee guida sul Foia afferma che «l'interesse pubblico sotteso alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento è strettamente connesso alla sicurezza e all'ordine pubblico e all'esercizio di attività giudiziaria».
Anac, partendo dalla considerazione che sono applicabili nel procedimento dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche-Trap anche i mezzi di indagine di cui può avvalersi il giudice in base al codice di rito, tra cui rientra la consulenza tecnica d'ufficio, aderisce all'orientamento secondo cui la consulenza tecnica è riconducibile agli atti giudiziari, ossia agli atti processuali, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello «ius dicere», purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.
La Ctu, quale atto contenente accertamenti di carattere tecnico-scientifico, è quindi strumentale a quell'accertamento giuridico cui è tenuto il giudice e che trova poi riscontro nel provvedimento espressione della funzione giurisdizionale.
Nella delibera, Anac conclude affermando che per l'accesso alla Ctu si applica la speciale disposizione contenuta nell'articolo 76 delle disposizioni attualtive del codice procedura civile secondo la quale l'accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio, ritenendola non derogabile dalla disciplina in materia di accesso civico, che peraltro all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza dispone che l'accesso civico «è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l´accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti».
Petizioni pubbliche, ok alle istanze di accesso al contenuto ma con i sottoscrittori bannati
di Pietro Alessio Palumbo