Personale

Niente congedo obbligatorio per i padri dipendenti pubblici

Effetti di erosione del congedo facoltativo del padre sulla maternità della madre dipendente pubblica

di Consuelo Ziggiotto

È incrementato a 10 giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nell'anno 2021. Confermato in 1 giorno, il congedo facoltativo, fruibile nelle medesime ipotesi.

L'istituto nasce in attuazione della direttiva comunitaria 2010/18/Ue che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2019/1158/Uedel Parlamento e del Consiglio. Le previsioni a cui uniformarsi prevedevano entro il 2022 di arrivare a un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.

Il risultato è stato realizzato dalla legge di bilancio 2021, nell'articolo 1, comma 363.

L'istituto trova la sua origine nella legge Fornero che per prima ha istituito il nuovo congedo obbligatorio per i padri, che si aggiunge al congedo di maternità della madre. Nel 2013 il diritto era di 1 giorno di congedo obbligatorio e di 2 giorni di congedo facoltativo, poi incrementati negli anni ad opera delle leggi di bilancio susseguitesi.

Il nodo non ancora sciolto riguarda però l'estensione dell'istituto ai padri lavoratori dipendenti pubblici. Già perché qualche mese dopo l'entrata in vigore della legge Fornero, il Dipartimento della funzione Pubblica, con nota del 20 febbraio 2013, ha chiarito che la disciplina non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non esprimendosi più al riguardo.

L'impatto che la previsione può avere nel pubblico impiego oggi, riguarda la fruizione del congedo facoltativo del padre di 1 giorno, che al contrario di quello obbligatorio, non si aggiunge al congedo di maternità della madre, ma si sostituisce a esso.

Questo significa che se il padre lavoratore privato fruisce del congedo facoltativo di 1 giorno, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, allora la madre, dipendente pubblica, deve rientrare un giorno prima rispetto all'originaria durata del periodo di congedo di maternità. In pratica il congedo di maternità è eroso di 1 giorno.

La specifica disciplina di utilizzo dei congedi è contenuta nel decreto ministeriale 22 dicembre 2012 e rimangono valide le previsioni contenute.

Da ultimo, la legge di bilancio 2021, all'articolo 1, comma 25, estende la fruizione dei congedi obbligatori e facoltativi anche al caso di morte peri-natale del figlio.

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