Niente conto giudiziale per l’utilizzatore della carta di credito
Salvo per le operazioni poste in essere da un economo nell’ambito che devono trovare evidenziazione nel relativo conto giudiziale
Il dipendente pubblico che utilizza la carta di credito messa a disposizione dell’amministrazione è qualificato come ordinatore secondario della spesa, e, pertanto, è tenuto solo alla presentazione del rendiconto amministrativo e non a rendere il conto giudiziale della gestione. Così esprimendosi la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, sentenza n. 302/2024, pone un punto fermo nel profondo dibattito in seno alla giurisprudenza contabile concernete la qualifica, per tali soggetti...
Obbligo di autorizzazione per l’incarico di revisore al dipendente pubblico
di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel