Amministratori

Niente indennità di funzione nel periodo di sospensione dalla carica elettiva

Non può essere corrisposta all'amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale

di Manuela Sodini

L'indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva. É la massima del parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta presentata in ordine alla possibilità di corrispondere al sindaco, successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena, dell'indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione.

La questione è quella disciplinata dall'articolo 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del decreto 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

Il parere ricorda che l'indennità è recepita, dal legislatore, quale generale ristoro per l'impegno elettivo effettivamente svolto dall'amministratore e come ristoro delle spese connesse alla posizione ricoperta al decoro di essa.

L'emolumento, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all'amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l'esercizio delle funzioni elettive.

Il Dipartimento ricorda che sul tema si era già espresso precisando che l'indennità di funzione non è automaticamente collegata all'elezione del sindaco, quanto all'esercizio effettivo del mandato politico.

Dunque, conclude il parere, l'indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.

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