Niente risarcimento se il dipendente si infortuna nel parcheggio non autorizzato
La responsabilità del datore di lavoro non può estendersi fino a coprire i danni subiti dal dipendente imprudente
Il dipendente pubblico che subisce un infortunio all'interno di un'area adiacente agli uffici dell'ente presso cui lavora non è risarcibile se gli spazi utilizzati per parcheggiare l'auto non sono specificamente autorizzati alla sosta. Secondo la Corte di cassazione (ordinanza n. 37738/2021) gli obblighi legali di "protezione" del lavoratore imposti al datore di lavoro non coprono i comportamenti imprevedibili o comunque "abusivi" del dipendente. Se è vero che la responsabilità del datore di lavoro si estende anche al di fuori dello specifico posto di lavoro assegnato al lavoratore, comprendendo anche le aree nelle quali gli addetti ai servizi possono recarsi o muoversi, è vero anche che la responsabilità del datore di lavoro quale "custode" dei beni non può dilatarsi fino ai danni subiti dal dipendente a causa di una sua stessa imprudenza.
Il datore di lavoro pubblico è legalmente tenuto ad adottare nell'esercizio dei propri compiti e servizi, le misure che secondo la particolarità del lavoro, la migliore esperienza e la più attuale tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica (e la dignità) dei propri dipendenti.
La Suprema corte ha evidenziato al riguardo che la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dei suddetti obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori non è però una responsabilità oggettiva che cioè prescinde da azioni od omissioni volontarie o negligenti, ma colposa. In caso di danni al lavoratore si deve cioè valutare il reale difetto di scrupolo nella predisposizione delle misure più idonee a prevenire gli incidenti. E ciò con attenzione alle attività svolte dal singolo dipendente; ma non è possibile pretendere che l'ente predisponga dispositivi, metodi e soluzioni per fronteggiare qualsiasi causa di infortunio, comprese quelle imponderabili o dovute ad avventatezza del lavoratore stesso.
Per altro aspetto la cosiddetta responsabilità del "custode" prevede espressamente che ciascuno è sempre responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia; a meno che non dimostri l'evenienza del "caso fortuito". Con riguardo a questi generali obblighi di custodia, la Corte ha evidenziato che va dimostrata la sussistenza della potestà dell'ente sui luoghi. Il dipendente aveva parcheggiato l'auto in un'area immediatamente adiacente a quella dell'ordinario svolgimento del proprio lavoro; cadendo poi su uno dei cordoli di un marciapiede evidentemente in pessimo stato. L'area per quanto certamente attigua alle strutture dedicate ai servizi era tuttavia esterna ad esse; e comunque non era stata ufficializzata al posteggio auto.